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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04524/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di sfratto per finita locazione relativa a locali siti nella stazione di Udine. La conduttrice si era opposta alla convalida deducendo, tra l'altro, che il contratto di locazione fosse stato novato e che pendesse un giudizio di legittimità sulla validità del contratto sottoscritto nel 1993. Il Tribunale aveva accertato la scadenza del rapporto al 30 giugno 2006 e ordinato il rilascio; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società conduttrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1230, 1231, 1597 c.c. e degli artt. 27 e 28 l. n. 392/1978, sostenendo che la corte di merito avrebbe dovuto valorizzare gli elementi presuntivi della novazione in presenza di una rilevante modifica dell'oggetto del contratto, senza pretendere un documento espresso; con il secondo ha dedotto la medesima violazione di legge, lamentando che l'esclusione dell'animus novandi fosse stata desunta da affermazioni tautologiche prive di effettivo riscontro probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si correla alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura attaccava una motivazione riferita ad un diverso passaggio della decisione di appello, mentre la motivazione sulla novazione si trovava in altro paragrafo; inoltre la critica era generica e meramente assertiva, senza specifica confutazione della motivazione richiamata per relationem. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, attività non consentita in sede di legittimità nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato in tema di novazione: la sua applicazione presuppone la corretta individuazione della modifica oggettiva del rapporto e dell'animus novandi, che non possono essere introdotti in cassazione con una critica generica o svincolata dalla ratio decidendi.

  • art. 1231 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1230 c.c. per la disciplina dei limiti della novazione; la Corte non entra nel merito applicativo perché reputa le censure inammissibili.

  • art. 1597 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della locazione e della prosecuzione del rapporto, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione sostanziale.

  • artt. 27 e 28 L. 392/1978

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla durata/scadenza della locazione; la Corte non affronta il merito della loro applicazione poiché assorbe il tema nella declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    La deduzione di violazione/falsa applicazione di legge deve tradursi in una critica specifica alla ratio della decisione; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello è motivata per relationem, il ricorrente deve indicare il contenuto della motivazione di primo grado condivisa e le critiche formulate in appello, altrimenti non assolva l'onere di specificità del ricorso.

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    Non consente in cassazione una rivalutazione del merito o delle risultanze fattuali, secondo il perimetro tracciato dalle Sezioni Unite del 2014.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel principio sull'onere di specificità/contestazione, ma non oggetto di autonoma decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si rivolga a un passaggio diverso o non pertinente della motivazione è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: se la critica investe l'apprezzamento del compendio istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • Quando la sentenza di appello è motivata per relationem, il ricorrente deve indicare specificamente la motivazione di primo grado condivisa e le censure mosse in appello, così da evidenziare l'eventuale elusione del dovere motivazionale.
  • Il vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti non permette alla Corte di cassazione di sostituire il proprio apprezzamento delle risultanze fattuali a quello compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di novazione, la questione deve essere dedotta con puntuale confronto tra modifica oggettiva del rapporto e animus novandi, non essendo sufficiente una allegazione assertiva o generica.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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