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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08922/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 notificato alla società contribuente, poi fallita, con recupero di maggiore IVA, IRAP, IRES e sanzioni. L’atto traeva origine da PVC della Guardia di Finanza che contestava maggiori componenti negativi di reddito, ritenuti indeducibili perché non documentati, dedotti in violazione dell’art. 109 TUIR e, inoltre, riferiti a operazioni inesistenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva tuttavia respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 132 e 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 sul contraddittorio endoprocedimentale; (3) violazione dell’art. 109 TUIR in tema di deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che dalla stessa sentenza di merito emergeva un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo: la motivazione affermava la fondatezza dell’appello dell’Agenzia, la legittimità dell’accertamento induttivo e l’indeducibilità dei costi, ma il dispositivo concludeva per il rigetto dell’appello. Tale antinomia rendeva incomprensibile la decisione e integrava nullità per motivazione obiettivamente incomprensibile. Assorbiti il secondo e il terzo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza e del procedimento quando il vizio emerga dal testo della decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; è nulla se mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione comprensibile e coerente con il dispositivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se priva dei requisiti essenziali di contenuto-forma, tra cui una motivazione intelligibile.

  • art. 156 c.p.c.

    il vizio processuale rileva quando impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto o della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiede una motivazione effettiva e intellegibile.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    dedotto come norma sul contraddittorio endoprocedimentale, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 109 TUIR

    dedotto come disciplina della deducibilità dei costi; il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • È nulla la sentenza che presenti un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, poiché tale antinomia rende impossibile comprendere la volontà decisoria del giudice.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., si limita al rispetto del minimo costituzionale: sono denunciabili solo motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe un vizio radicale della sentenza, i motivi ulteriori che presuppongono la validità della decisione impugnata possono risultare assorbiti e vanno riesaminati dal giudice di rinvio.
  • Nel processo tributario, il giudice deve mantenere coerenza tra la parte motivazionale e il dispositivo, perché solo così la decisione è idonea a produrre un comando giuridico certo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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