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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14732/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti su un fabbricato confinante, affidati in appalto dal proprietario/committente. Gli originari proprietari dell’immobile vicino hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio fabbricato e la rimozione delle opere realizzate in violazione delle distanze tra fabbricati. Il tribunale ha accolto in parte la domanda, condannando i convenuti sia al risarcimento sia all’arretramento/riduzione dell’altezza del manufatto. In appello i convenuti hanno contestato: a) il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i danni fossero imputabili solo all’appaltatore; b) la propria responsabilità, perché i lavori erano stati svolti dall’impresa in autonomia; c) l’asserita applicazione dell’art. 2050 c.c., ritenuta non domandata dagli attori e comunque non pertinente. Il ricorso per cassazione ripropone questi profili con tre motivi: violazione degli artt. 1655 e 2043 c.c. e dell’art. 43 c.p. per l’imputazione del danno al committente; violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la Corte d’appello avrebbe deciso in base all’art. 2050 c.c.; violazione dell’art. 2050 c.c. perché l’attività edilizia svolta non sarebbe di per sé attività pericolosa nei termini richiesti dalla norma.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti i terzi motivi. Ha cassato la sentenza d’appello nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretto, in astratto, che il committente possa essere convenuto per i danni derivanti dai lavori affidati in appalto, ma ha censurato la decisione di merito perché non aveva accertato i presupposti concreti della responsabilità del committente: né una possibile culpa in eligendo, né l’eventuale ingerenza nei lavori con direttive vincolanti, né la riduzione dell’appaltatore a nudus minister, né una limitazione della sua autonomia. Inoltre ha ritenuto fondato il vizio di ultrapetizione, poiché la domanda originaria era stata proposta solo in termini generali di responsabilità ex art. 2043 c.c. e non consentiva di introdurre in appello una qualificazione fondata sull’art. 2050 c.c. senza che fossero stati dedotti specifici fatti idonei a sostenerla.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale che consente di denunciare in cassazione violazioni di legge e nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 1655 c.c.

    richiamato in relazione al contratto di appalto e all’assetto dei rapporti tra committente e appaltatore.

  • art. 2043 c.c.

    base della domanda risarcitoria originaria, proposta in termini di responsabilità aquiliana generale.

  • art. 2050 c.c.

    la Corte esclude che possa ritenersi introdotta in giudizio solo con un generico riferimento al risarcimento dei danni; la sua applicazione richiede allegazioni fattuali specifiche e non può essere introdotta in appello come nuova causa petendi.

  • art. 43 c.p.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre la domanda né fondare la decisione su una responsabilità diversa da quella dedotta, se ciò comporta mutamento del thema decidendum.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo incidentale, ma assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti.

  • art. 384 c.p.c.

    consente l’enunciazione del principio di diritto nel giudizio di rinvio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    non opera l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Il proprietario/committente che affidi in appalto lavori eseguiti sul proprio fondo può rispondere direttamente dei danni arrecati ai terzi o ai fondi confinanti, ma la responsabilità non opera automaticamente: il giudice deve verificare se sussista una sua colpa concreta, ad esempio per ingerenza nell’esecuzione, direttive vincolanti, riduzione dell’appaltatore a mero esecutore o culpa in eligendo.
  • Di regola, quando l’appaltatore opera con autonomia organizzativa e tecnica, la responsabilità per i danni cagionati nell’esecuzione dell’opera ricade su di lui; la responsabilità del committente si aggiunge solo se emergono specifici comportamenti colposi del committente che abbiano inciso causalmente sul danno.
  • La domanda risarcitoria proposta in termini generali di responsabilità ex art. 2043 c.c. non consente, in corso di causa o in appello, di trasformare la controversia in una domanda fondata sugli artt. 2050 o 2051 c.c. se sin dall’atto introduttivo non sono stati allegati in modo chiaro e specifico i fatti costitutivi della fattispecie speciale.
  • Il richiamo generico a una disciplina di responsabilità speciale non basta: per evitare ultrapetizione, la qualificazione giuridica alternativa deve poggiare su un corredo fattuale già dedotto in modo sufficiente nell’atto introduttivo.
  • L’attività edilizia non è automaticamente ricondotta all’art. 2050 c.c. solo perché comporta lavori di costruzione o demolizione; occorre che la fattispecie concreta integri davvero un’attività pericolosa nei termini richiesti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliAppaltoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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