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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30327/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

Nel 2013 il curatore di un fallimento di società di persone e del socio illimitatamente responsabile agì contro la banca mutuante, poi divenuta Intesa Sanpaolo, per una complessa operazione finanziaria del 2009: un mutuo fondiario di euro 500.000 era stato erogato e, il giorno dell’accredito, le somme erano state utilizzate per estinguere anticipatamente un precedente mutuo chirografario della società e del socio, per azzerare un conto corrente del socio e per ridurre il saldo di un altro suo conto. In primo grado il tribunale respinse la domanda risarcitoria fondata sul concorso nel reato di bancarotta preferenziale, ma accolse la revocatoria fallimentare dichiarando inefficaci verso la massa il mutuo, l’ipoteca e i pagamenti, con condanna della banca alla restituzione di circa 341.000 euro. In appello la banca dedusse, tra l’altro, ultrapetizione, violazione delle norme sulla revocatoria e sul mutuo fondiario, insussistenza della lesione della par condicio, difetto di legittimazione passiva per i pagamenti sul conto del socio e mancanza di scientia decoctionis; il fallimento propose appello incidentale contro il rigetto della domanda principale e per altre revocatorie non esaminate. La Corte d’appello riformò integralmente, ritenendo che non fosse consentito al curatore agire in revocatoria per rendere inopponibile alla massa una causa di prelazione già riconosciuta nello stato passivo in via ipotecaria. Con il ricorso per cassazione il fallimento denunciò principalmente: l’erroneo uso della "ragione più liquida" con omissione di pronuncia sulle domande diverse dalla revocatoria dell’ipoteca; l’omesso esame dell’appello incidentale e la violazione delle norme sulla revocatoria e sulla responsabilità da illecito; la tardività dell’eccezione di giudicato endofallimentare, dedotta per la prima volta in appello; l’inefficacia del giudicato dello stato passivo della società rispetto allo stato passivo del socio illimitatamente responsabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del fallimento, ha dichiarato inammissibile l’intervento del cessionario sopravvenuto in cassazione, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Perugia e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che il giudicato endofallimentare sull’ammissione del credito in via ipotecaria può precludere la revocatoria della causa di prelazione e incidere sul titolo e sul saldo ammesso, ma non si estende automaticamente alle altre domande autonome del curatore, in particolare alla revocabilità dei pagamenti eseguiti con la provvista del mutuo e alla ricostruzione dell’operazione come procedimento indiretto anormalmente solutorio. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva impropriamente arrestato il giudizio alla "ragione più liquida", senza esaminare le domande e l’appello incidentale ritualmente proposti.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    richiamato come fondamento dell’azione risarcitoria per fatto dei funzionari della banca nell’illecito contestato

  • art. 216, comma 3, l.fall.

    invocato per il concorso nella bancarotta preferenziale; la sentenza evidenzia però che la domanda risarcitoria è distinta dalla revocatoria

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    richiamato per la revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso e dell’operazione solutoria indiretta

  • art. 67, comma 1, n. 3, l.fall.

    richiamato per l’inefficacia di pagamenti relativi a debiti non scaduti o connotati da anormalità solutoria

  • art. 2901 c.c.

    richiamato per la revocatoria ordinaria proposta in subordine

  • art. 112 c.p.c.

    usato per contestare ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte rileva che la Corte d’appello non ha esaminato tutte le domande proposte

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi per la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per la struttura della decisione e l’omesso esame delle questioni

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riferimento al giudicato endofallimentare formatosi sull’ammissione al passivo

  • artt. 96 ss. l.fall.

    richiamati in relazione al sistema delle insinuazioni e degli effetti del passivo fallimentare

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come base generale della responsabilità aquiliana

  • art. 110 c.p.

    richiamato nei motivi in relazione al concorso nel reato presupposto

  • art. 65 l.fall.

    richiamato nel contesto delle revocatorie e dell’effetto sulle obbligazioni non scadute

  • art. 66 l.fall.

    richiamato nel contesto delle azioni della curatela

  • art. 147 l.fall.

    richiamato per il fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile

  • art. 148 l.fall.

    richiamato per la distinta massa del socio illimitatamente responsabile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la dedotta tardività dell’eccezione di giudicato proposta in appello

  • art. 39 TUB

    richiamato nel motivo di appello sulla disciplina del mutuo fondiario e del consolidamento dell’ipoteca

  • art. 58 TUB

    richiamato per la cessione del credito e la successione della mandataria/cessionaria

  • artt. 1, 4 e 7.1, l. n. 130 del 1999

    richiamati per la struttura della cartolarizzazione e della cessione del credito

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso

Massime di principio

  • Il giudicato endofallimentare sull’ammissione di un credito al passivo in via privilegiata può precludere la contestazione della causa di prelazione e del relativo saldo, ma non estende automaticamente la preclusione a domande autonome della curatela aventi ad oggetto atti distinti, come i pagamenti eseguiti con la provvista ottenuta.
  • La revocatoria fallimentare può colpire non solo l’operazione complessiva che realizzi un’estinzione anomala di una precedente esposizione, ma anche i singoli atti solutori eseguiti con la provvista ricevuta, se dotati di autonoma rilevanza depauperativa.
  • Il giudice di appello non può arrestarsi alla ragione ritenuta più liquida quando nel merito risultano proposte domande distinte e autonome, sulle quali occorre una pronuncia espressa; l’omessa considerazione dell’appello incidentale integra vizio di motivazione/violazione processuale rilevante.
  • Nel fallimento della società di persone e del socio illimitatamente responsabile occorre distinguere le rispettive masse e gli effetti del giudicato endofallimentare, che non si riverberano automaticamente dall’una all’altra.
  • In sede di cassazione è inammissibile l’intervento del terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito, salvo il successore a titolo particolare nel diritto controverso nei limiti rigorosi previsti dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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