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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30024/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di un decreto di espulsione ha proposto opposizione ex art. 13 d.lgs. 286/1998 sostenendo di essere inespellibile perché aveva presentato una domanda reiterata di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Bologna; aggiungeva che il Paese di origine fosse pericoloso. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione, ritenendo che la domanda reiterata non fosse mai stata effettivamente proposta. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 e 7 d.lgs. 25/2008, sostenendo che la comunicazione via PEC inviata alle autorità integrasse la volontà di richiedere protezione internazionale e quindi impedisse l'espulsione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il diritto a restare nel territorio dello Stato deriva dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, anche reiterata, ma non da una mera richiesta di informazioni o di appuntamento per formalizzarla. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che l'interessato si era limitato a chiedere indicazioni sulla fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda, senza che la domanda stessa fosse mai stata presentata; tale accertamento è stato ritenuto insindacabile in cassazione e non smentito dal motivo di ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'amministrazione intimata. È stato inoltre rilevato che il procedimento è esente da tasse o imposte.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    ricorso ex art. 13 d. lgs. 286/1998

    disciplina l'opposizione avverso il decreto di espulsione; nel caso concreto costituisce il fondamento del rimedio azionato contro il provvedimento prefettizio.

  • artt. 10 e 19, comma 1, d.lgs. 286/1998

    violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 19, comma 1, d. lgs. 286/1998

    sono invocati dal ricorrente per sostenere l'inespellibilità in ragione della protezione internazionale e del rischio nel Paese di origine.

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    la fattispecie di cui all'art. 7 d. lgs. 25/2008

    la presentazione della domanda di protezione internazionale attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della commissione territoriale, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto come violazione di legge e vizio motivazionale.

  • d.l. 113/2018 conv. con modif. dalla l. 132/2018

    applicabile alle domande proposte dopo l'entrata in vigore del d.l. 113/2018 (conv. con modif. dalla l. 132/2018)

    delimita l'ambito temporale di applicazione della disciplina richiamata sull'effetto sospensivo della domanda di protezione internazionale.

  • art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011

    cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011

    il procedimento è esente da ogni tassa o imposta, sicché non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La mera richiesta di informazioni o di un appuntamento per formalizzare una domanda di protezione internazionale non equivale alla presentazione della domanda stessa e non è sufficiente, di per sé, a impedire l'espulsione.
  • Il diritto del richiedente protezione internazionale a permanere nel territorio dello Stato sorge con la presentazione della domanda, anche se reiterata, salvo le eccezioni previste per le domande reiterate presentate nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento o dopo una precedente declaratoria definitiva di inammissibilità o infondatezza.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che la domanda di protezione internazionale non è stata presentata ma solo preannunciata o preparata, tale accertamento è insindacabile in cassazione se il motivo non ne dimostra specificamente l'errore nei limiti del vizio dedotto.
  • L'opposizione al decreto di espulsione non può essere accolta se il presupposto dell'inespellibilità è fondato su una domanda di protezione internazionale non ancora formalmente proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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