Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24043/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La parte contribuente aveva impugnato quattro avvisi di accertamento notificati per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, relativi a IRPEF, addizionali regionali e comunali e sanzioni amministrative. La doglianza originaria era che gli avvisi fossero stati sottoscritti da un funzionario privo di qualifica dirigenziale, in quanto investito dell’incarico senza concorso, con conseguente illegittimità degli atti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello osservando, da un lato, che per la validità dell’avviso bastava la sottoscrizione del capo ufficio o di un funzionario della carriera direttiva delegato e, dall’altro, che la questione era comunque tardiva perché l’originaria impugnazione non aveva travolto il giudicato formatosi sugli avvisi. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente equiparato carriera direttiva e dirigenziale e che l’avviso sottoscritto da soggetto non dirigente dovesse reputarsi nullo o inesistente; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la CTR negato rilievo al giudicato su un atto che la ricorrente assumeva giuridicamente inesistente, quindi non suscettibile di consolidarsi.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che l’avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto privo della specifica legittimazione non è inesistente ma, al più, nullo; tuttavia, nel processo tributario le nullità dell’atto impositivo si consolidano se non sono dedotte con tempestiva impugnazione nel termine decadenziale. Poiché gli avvisi erano stati già definitivamente consolidati per effetto del giudicato formatosi in precedenza, la successiva pronuncia della Corte costituzionale non poteva incidere su un rapporto tributario ormai esaurito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’Agenzia non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato; la mancanza di sottoscrizione integra inesistenza, mentre la carenza di legittimazione del firmatario comporta nullità dell’atto, non inesistenza.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato interno/esterno impedisce di rimettere in discussione l’atto già consolidato mediante una successiva impugnazione indiretta.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti e rende irretrattabile il rapporto già definito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati dedotti per violazione di legge e vizio processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015

    la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sul rapporto già coperto da giudicato e quindi ormai esaurito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la nullità dell’avviso di accertamento per vizi della sottoscrizione o del potere del firmatario non è assimilabile all’inesistenza: l’atto produce effetti fino a quando non venga tempestivamente impugnato dal contribuente.
  • Le invalidità degli atti tributari, anche quando qualificate dal legislatore come nullità, sono soggette a consolidamento se non fatte valere nel termine decadenziale di impugnazione; il vizio non può essere successivamente opposto in via incidentale contro atti consequenziali.
  • Il giudicato formatosi su un avviso di accertamento impedisce di rimettere in discussione, in un giudizio successivo, vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere nell’originario ricorso.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non travolge un rapporto tributario ormai definito con giudicato precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.