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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35799/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società che gestisce un esercizio alberghiero, della sentenza della CTR Toscana che aveva ritenuto legittima la delibera comunale di determinazione delle tariffe TARSU differenziate tra esercizi alberghieri e abitazioni civili. La società ricorrente deduceva, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 61, 65, 68 e 69 del d.lgs. n. 507/1993, dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2967 c.c., sostenendo che la legge prevede una presunzione di omogenea idoneità alla produzione di rifiuti tra le diverse categorie considerate e che, pertanto, il Comune avrebbe dovuto motivare in modo specifico la scelta di suddividere le utenze in categorie e sottocategorie con tariffe diverse. Contestava inoltre che la motivazione basata sulla maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi, richiamata come dato di comune esperienza, fosse sufficiente e censurava la mancata indicazione, nella delibera comunale del 2004, dei criteri e delle modalità seguiti. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di lite in favore della concessionaria, sostenendo che quest'ultima fosse difesa da un proprio dipendente. Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non vistato dalla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente non era idoneo a determinare l'estinzione del giudizio perché privo del visto della controparte e non risultava notificato o comunicato nelle forme previste dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c. Tale rinuncia, pur inefficace ai fini estintivi, è stata considerata espressione del venir meno dell'interesse al ricorso e quindi causa di inammissibilità sopravvenuta. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la sanzione non si applica all'inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente in tema di TARSU e classificazione delle categorie tariffarie

  • art. 65 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato in relazione alla disciplina delle delibere comunali di determinazione delle tariffe

  • art. 68 d.lgs. n. 507/1993

    evocato quale norma che impone la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e la correlata motivazione della suddivisione

  • art. 69 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per l'obbligo di individuare le ragioni dei rapporti tra le tariffe

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente quale parametro del sindacato del giudice tributario sugli atti impositivi

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; nel testo appare verosimilmente in riferimento all'onere di giustificare la diversa tariffazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la censura sulla condanna alle spese di lite

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione, per essere idonea a estinguere il processo, deve essere notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati con visto; in mancanza non estingue il giudizio ma rende il ricorso inammissibile

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la sanzione opera per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta

Massime di principio

  • L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificato alle parti costituite o non comunicato ai difensori con il prescritto visto, non produce l'estinzione del processo; tuttavia, quando esprime il sopravvenuto difetto di interesse, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La rinuncia irrituale al ricorso è inidonea a definire il giudizio con estinzione, ma segnala la cessazione dell'interesse della parte alla decisione di merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
  • La sanzione del raddoppio del contributo unificato non si applica all'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, ma solo alle ipotesi di inammissibilità originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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