Cassazione Civile, Ordinanza n. 22935/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario della cartella ha impugnato l’atto deducendo vizi di motivazione e di legittimità dell’iscrizione a ruolo. In particolare ha sostenuto che la cartella non indicasse adeguatamente la causale della pretesa, le modalità di calcolo degli accessori, il responsabile del procedimento e gli atti presupposti; ha inoltre contestato che la pretesa potesse fondarsi su una sentenza diversa dall’ordinanza ingiunzione originaria. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 3 L. 241/1990, degli artt. 1, 2 e 6 del D.M. 321/1999 e dell’art. 24 Cost., assumendo che la motivazione della cartella, quale requisito genetico dell’atto, non poteva essere integrata post factum nel giudizio dall’amministrazione e che il giudice di merito avrebbe illegittimamente valorizzato documentazione esterna alla cartella per ritenerla motivata e legittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che la cartella, letta nel suo complesso, conteneva l’indicazione sufficiente del titolo e dell’organo giudicante (sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 136/2018, favorevole all’Ispettorato), richiamata nella sezione "Comunicazioni per il contribuente" e collegata al credito iscritto a ruolo. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la conoscenza, da parte dell’opponente, dell’atto presupposto e della successiva stabilizzazione del credito a seguito del rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973
La cartella è conforme se redatta secondo il modello normativo approvato e contiene le indicazioni richieste per individuare il credito e la causale del pagamento.
Il modello di cartella approvato dal decreto è assunto come parametro di legittimità formale dell’atto.
La cartella deve essere motivata in modo idoneo, ma la motivazione si valuta sull’atto considerato nella sua interezza.
L’atto amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.
art. 24 Cost.
La censura del ricorrente richiamava il diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato lesione poiché l’atto era sufficientemente conoscibile e contestabile.
Il credito traeva origine da una sanzione amministrativa contestata al responsabile persona fisica ai sensi di tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione della cartella di pagamento va apprezzata in modo complessivo, non atomistico: è sufficiente se, letta integralmente, consente di individuare il titolo, la causale e il credito richiesto.
- Non può parlarsi di motivazione mancante quando l’atto richiama in modo intelligibile una sentenza che abbia definito il contenzioso sul provvedimento sanzionatorio presupposto e che renda stabile il credito iscritto a ruolo.
- Se la cartella consente al destinatario di comprendere l’origine della pretesa e di esercitare il diritto di difesa, non è fondata la censura di violazione dell’obbligo di motivazione solo perché alcuni dati siano stati chiariti anche in giudizio.
- Quando il credito iscritto a ruolo deriva da una sanzione amministrativa impugnata e definita con sentenza di rigetto, la successiva iscrizione a ruolo può fondarsi sul titolo giudiziale che consolida la pretesa.
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