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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22935/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario della cartella ha impugnato l’atto deducendo vizi di motivazione e di legittimità dell’iscrizione a ruolo. In particolare ha sostenuto che la cartella non indicasse adeguatamente la causale della pretesa, le modalità di calcolo degli accessori, il responsabile del procedimento e gli atti presupposti; ha inoltre contestato che la pretesa potesse fondarsi su una sentenza diversa dall’ordinanza ingiunzione originaria. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 3 L. 241/1990, degli artt. 1, 2 e 6 del D.M. 321/1999 e dell’art. 24 Cost., assumendo che la motivazione della cartella, quale requisito genetico dell’atto, non poteva essere integrata post factum nel giudizio dall’amministrazione e che il giudice di merito avrebbe illegittimamente valorizzato documentazione esterna alla cartella per ritenerla motivata e legittima.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che la cartella, letta nel suo complesso, conteneva l’indicazione sufficiente del titolo e dell’organo giudicante (sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 136/2018, favorevole all’Ispettorato), richiamata nella sezione "Comunicazioni per il contribuente" e collegata al credito iscritto a ruolo. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la conoscenza, da parte dell’opponente, dell’atto presupposto e della successiva stabilizzazione del credito a seguito del rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973

    La cartella è conforme se redatta secondo il modello normativo approvato e contiene le indicazioni richieste per individuare il credito e la causale del pagamento.

  • D.M. 321/1999

    Il modello di cartella approvato dal decreto è assunto come parametro di legittimità formale dell’atto.

  • art. 7 L. 212/2000

    La cartella deve essere motivata in modo idoneo, ma la motivazione si valuta sull’atto considerato nella sua interezza.

  • art. 3 L. 241/1990

    L’atto amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.

  • art. 24 Cost.

    La censura del ricorrente richiamava il diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato lesione poiché l’atto era sufficientemente conoscibile e contestabile.

  • art. 6 L. 689/1981

    Il credito traeva origine da una sanzione amministrativa contestata al responsabile persona fisica ai sensi di tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione della cartella di pagamento va apprezzata in modo complessivo, non atomistico: è sufficiente se, letta integralmente, consente di individuare il titolo, la causale e il credito richiesto.
  • Non può parlarsi di motivazione mancante quando l’atto richiama in modo intelligibile una sentenza che abbia definito il contenzioso sul provvedimento sanzionatorio presupposto e che renda stabile il credito iscritto a ruolo.
  • Se la cartella consente al destinatario di comprendere l’origine della pretesa e di esercitare il diritto di difesa, non è fondata la censura di violazione dell’obbligo di motivazione solo perché alcuni dati siano stati chiariti anche in giudizio.
  • Quando il credito iscritto a ruolo deriva da una sanzione amministrativa impugnata e definita con sentenza di rigetto, la successiva iscrizione a ruolo può fondarsi sul titolo giudiziale che consolida la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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