Cassazione Civile, Ordinanza n. 22938/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato l'annullamento di primo grado e rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione irrogata a una società per la violazione dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002, come modificato, per avere occupato una laureata abilitata in un laboratorio di analisi per 38 giornate lavorative senza preventiva comunicazione. La società aveva sostenuto in giudizio che la presenza della persona nel laboratorio fosse riconducibile a un tirocinio formativo o comunque a un'attività formativa gratuita, e non a un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione annullando la sanzione, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'Ispettorato, aveva riformato la decisione valorizzando le risultanze ispettive: la persona era stata trovata in camice al lavoro, aveva dichiarato di frequentare il laboratorio con orari fissi e sotto direttive dei responsabili, e dagli atti emergevano indici di subordinazione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2094 e 2222 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato il materiale probatorio e che le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non bastassero a provare la subordinazione; 2) violazione di legge per asserita insussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, con critica alla qualificazione del rapporto e alla valutazione degli indici fattuali. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo le censure in parte eccentriche rispetto alla motivazione e in parte risolventisi in una richiesta di rivalutazione del merito; il secondo perché privo di specifica indicazione delle norme violate e comunque fondato su una diversa lettura delle risultanze fattuali, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre ribadito che il verbale ispettivo gode di fede privilegiata quanto ai fatti direttamente constatati dagli ispettori, come la presenza della lavoratrice al lavoro nel laboratorio.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 12/2002
come modificato dal d.l. n. 145/2013
costituisce la base della sanzione amministrativa per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione
art. 18 L. n. 196/1997
richiamato come disciplina dei tirocini formativi, ma ritenuto estraneo al thema decidendum perché non risultava dedotto né documentato un tirocinio regolato da tale norma
D.M. n. 142/1998
menzionato dalla ricorrente nella censura, ma non considerato dalla Corte di merito perché non pertinente alla fattispecie accertata
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito
art. 116 c.p.c.
invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere un errato riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha reputato la doglianza non ammissibile nei termini prospettati
art. 2094 c.c.
richiamato per contestare l'accertamento della subordinazione; la Corte ha confermato che gli elementi fattuali accertati integravano indici di lavoro subordinato
art. 2222 c.c.
richiamato per contrapporre al lavoro subordinato una possibile prestazione autonoma, ma la censura è stata respinta come rivalutazione del fatto
art. 2700 c.c.
è stato valorizzato il principio della fede privilegiata del verbale ispettivo quanto ai fatti direttamente percepiti dagli ispettori
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato che le censure non rispettavano i limiti del giudizio di legittimità
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto le vesti della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure eccentriche, contraddittorie o dirette a questioni non decisive per la decisione adottata.
- Il verbale ispettivo fa fede privilegiata, quanto ai fatti direttamente constatati dai pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 2700 c.c., e tali risultanze possono costituire base probatoria significativa ai fini dell'accertamento della subordinazione.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo va desunta dagli elementi concreti dell'organizzazione del lavoro, quali assoggettamento alle direttive, orari predeterminati e inserimento nell'organizzazione aziendale; non è sufficiente opporre una diversa lettura astratta delle prove raccolte.
- Quando non risulta un valido e documentato tirocinio formativo dedotto dalle parti e supportato dalla documentazione prevista, il giudice può escludere che la presenza del soggetto in azienda sia riconducibile a tale schema, valorizzando invece gli indici di effettivo rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22935/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22936/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22800/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22824/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22826/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22837/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →