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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22936/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente di ANAS, inquadrato nel profilo B1 come operatore amministrativo, e la società, rispetto alla pretesa del lavoratore di essere stato adibito a mansioni riconducibili al superiore profilo A1-area quadri/Coordinatore amministrativo a decorrere dal 22 febbraio 2008, con conseguente diritto alle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo differenze retributive e rigettando la domanda contributiva verso INPS; la Corte d’appello aveva rideterminato in parte le somme, confermato il diritto all’inquadramento superiore dal 22 agosto 2008 e, per quanto qui rileva, aveva ritenuto le mansioni svolte compatibili con il profilo A1 sulla base di un complessivo apprezzamento delle prove documentali e testimoniali. Con l’unico motivo di ricorso, ANAS denunciava falsa applicazione degli artt. 74 e 75 del CCNL ANAS, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte non fossero sussumibili nel livello A1 e che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato singoli episodi e alcune deposizioni testimoniali, attribuendo al lavoratore attività che, al più, sarebbero state compatibili con il profilo B1. La censura, tuttavia, si risolveva nella contestazione del giudizio di fatto e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, senza individuare un vero errore di interpretazione delle clausole collettive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la società, pur formalmente deducendo falsa applicazione delle norme collettive, non contestava l’interpretazione degli artt. 74 e 75 CCNL ANAS, ma mirava in sostanza a una diversa ricostruzione delle mansioni e a una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito. La motivazione della Corte territoriale era fondata su un accertamento complessivo delle attività svolte dal dipendente, considerate nella loro globalità e prevalenza quantitativa, e su tale base la sussunzione nel profilo A1 era stata ritenuta corretta. In conseguenza dell’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’INPS, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 74 CCNL ANAS 18 dicembre 2002

    Declaratoria area operativa e di esercizio

    la Corte richiama la struttura della declaratoria contrattuale per evidenziare i tratti distintivi del profilo B1 rispetto ad altri livelli, ma non ravvisa un errore interpretativo della norma collettiva da parte della Corte d’appello

  • art. 75 CCNL ANAS 18 dicembre 2002

    la Corte considera la declaratoria utile per qualificare le mansioni del lavoratore nel profilo A1, osservando che il ricorso non colpisce l’interpretazione della clausola, ma la valutazione fattuale compiuta in merito alle mansioni effettive

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la dedotta falsa applicazione di legge è ritenuta inammissibile perché, in concreto, la censura non investe la corretta interpretazione della norma, ma contesta l’accertamento di fatto e la sussunzione operata dal giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • La censura di falsa applicazione di una clausola collettiva non è ammissibile quando, sotto l’apparente profilo di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore.
  • In tema di inquadramento superiore, la sussunzione delle mansioni nelle declaratorie contrattuali è corretta quando il giudice di merito accerta, con valutazione complessiva del materiale istruttorio, lo svolgimento continuativo e prevalente di attività compatibili con il livello superiore.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, non è consentito sovrapporre una lettura parziale di singole testimonianze o di singoli episodi a una motivazione di merito fondata su una valutazione unitaria e globale delle risultanze processuali.
  • La distinzione tra livelli professionali può essere tracciata valorizzando autonomia decisionale, responsabilità diretta, complessità e variabilità dei compiti, rispetto ad attività meramente esecutive o svolte secondo procedure predeterminate; ma la verifica concreta dell’appartenenza a un livello resta apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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