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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22800/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Due assistenti amministrativi inquadrati nella seconda posizione economica ex art. 50 del CCNL scuola 2006/2009 hanno agito per ottenere le somme relative alla posizione economica, sostenendo di aver svolto per alcuni periodi mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). L'amministrazione aveva corrisposto l'indennità per mansioni superiori ma aveva ritenuto assorbita la seconda posizione economica in tale indennità. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008, prevista dall'art. 62 del CCNL scuola 29.11.2007, sostenendo che la posizione economica dovesse essere comunque corrisposta autonomamente e non assorbita nell'indennità per mansioni superiori, che andrebbe solo calcolata sul trattamento complessivo in godimento dell'assistente amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel personale della scuola, il compenso per l'assegnazione alle mansioni superiori di DSGA è regolato dall'art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012, che impone di determinare l'indennità come differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale e il trattamento complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato; in tale trattamento complessivo deve essere inclusa anche la posizione economica acquisita. Ne deriva che la posizione economica non può essere assorbita nell'indennità, ma resta parte del trattamento in godimento e l'indennità va liquidata in aggiunta. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame conforme a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione delle norme di diritto

    viene utilizzato come vizio dedotto in cassazione per denunciare l'erronea applicazione della disciplina sul trattamento economico spettante per le mansioni superiori

  • art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008

    è la norma contrattuale richiamata dai ricorrenti come base del diritto alla posizione economica; la Corte ne afferma la rilevanza nel sistema del comparto scuola, ma la coordina con la disciplina sopravvenuta

  • art. 62 del CCNL scuola del 29 novembre 2007

    è richiamato quale fonte che prevede la sequenza contrattuale del 25.7.2008

  • art. 1, commi 44 e 45, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato

    è norma speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale e alla contrattazione collettiva; impone di includere nel trattamento complessivo dell'assistente amministrativo anche la posizione economica e di riconoscere l'indennità aggiuntiva senza assorbimento

  • art. 52, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    viene richiamato come base del criterio di liquidazione del compenso per mansioni superiori richiamato dalla legge speciale

  • art. 52, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    viene menzionato per la delega alla contrattazione collettiva sugli effetti economici delle mansioni superiori, poi derogata dalla disciplina speciale per il comparto scuola

  • artt. 2 e 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    sono richiamati come espressione del principio di riserva alla contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, rispetto al quale la norma del 2012 costituisce deroga speciale

  • art. 1, comma 24, L. 28 dicembre 1995, n. 549

    A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi

    è richiamato come norma cui rinvia il comma 44 dell'art. 1 l. 228/2012 per il conferimento dell'incarico e l'imputazione della spesa

  • art. 36 Cost.

    la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere che il meccanismo di riduzione dell'indennità per anzianità violi il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione

  • Corte cost. n. 108/2016

    è citata per la declaratoria di incostituzionalità parziale della norma nella parte in cui non escludeva la sua applicazione ai contratti antecedenti alla sua entrata in vigore

  • Corte cost. n. 71/2021

    è richiamata per affermare la ragionevolezza della retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, in ragione della maggiore anzianità già remunerata

  • sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997

    sono richiamate per evidenziare che il DSGA è titolare di funzioni appartenenti a un ruolo diverso, con qualificazione professionale superiore accertata mediante selezione concorsuale

Massime di principio

  • Nel comparto scuola, l'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori di DSGA deve essere calcolata sulla differenza tra il trattamento iniziale del DSGA e il trattamento complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato, comprensivo anche della posizione economica maturata.
  • La posizione economica attribuita al dipendente per la qualifica di inquadramento non può essere considerata assorbita dall'indennità per mansioni superiori, ma resta parte del trattamento complessivo da porre a base del calcolo.
  • In presenza di una disciplina speciale di legge che regoli il trattamento economico delle mansioni superiori nel pubblico impiego scolastico, tale disciplina deroga alla regola generale di rinvio alla contrattazione collettiva.
  • Il compenso per mansioni superiori va riconosciuto come emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento ordinario spettante al dipendente, salvo che il calcolo aritmetico del differenziale sia negativo o nullo.
  • L'anzianità di servizio incide sul quantum dell'indennità differenziale perché aumenta il trattamento già goduto dal dipendente, fino a poter azzerare il differenziale dovuto per le mansioni superiori.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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