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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22826/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione non è stato deciso nel merito dei motivi, perché i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso il 31.3.2025 e la rinuncia è stata accettata dall'ispettorato con atto del 16.4.2025. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese di lite, valorizzando la condotta processuale della parte.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'ispettorato del lavoro per asserite violazioni della normativa in materia di orario di lavoro e tempo di volo. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo il verbale non autonomamente impugnabile perché il procedimento sanzionatorio non si era ancora esaurito; la corte d'appello aveva confermato tale decisione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 100 c.c. per avere escluso l'interesse ad agire; (2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione per relationem a una diversa sentenza di merito e assenza di motivazione autonoma sul caso; (3) omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., su un motivo di appello relativo alla correttezza dell'operato aziendale.

Norme richiamate

  • art. 100 c.c.

    Richiamato come norma posta a fondamento del motivo relativo all'interesse ad agire, ma la Corte non entra nel merito della censura per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; nessuna valutazione di merito è svolta dalla Corte di cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in tema di motivazione, senza esame nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte non decide il motivo poiché il ricorso è stato rinunciato e il giudizio estinto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità, precludendo l'esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese in considerazione della condotta processuale delle parti.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, non si forma una decisione di merito sui motivi dedotti, che restano quindi non scrutinati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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