Cassazione Civile, Ordinanza n. 22837/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in data 17 aprile 2025. Ne è derivata la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. La Corte ha inoltre compensato le spese di lite, valorizzando il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro, ritenuto circostanza idonea a giustificare la rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di una lavoratrice per ottenere il pagamento di differenze di trattamento di fine rapporto quantificate in euro 49.711. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda e la corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che sulle medesime somme fosse già intervenuto giudicato in un precedente giudizio. Nel ricorso per cassazione gli eredi deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 276 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudizio non poteva precludere la domanda perché in quel processo la domanda era stata ritenuta tardiva e comunque infondata, sicché non vi sarebbe stato onere di impugnare anche sul merito. Con il secondo motivo denunciavano vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse trascurato che le somme non erano state richieste con decreto ingiuntivo per mero errore, pur essendo dovute.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in relazione alla pretesa erronea applicazione del giudicato; la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta rinuncia.
Richiamato come norma sul giudicato sostanziale, invocata dai ricorrenti per contestare l'efficacia preclusiva attribuita alla precedente decisione; nessuna valutazione di merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per denunciare vizio di motivazione, ma il motivo non viene esaminato a causa della rinuncia al ricorso.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia/ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non si pronuncia sul merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente definizione del giudizio senza esame dei motivi.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non affronta le questioni di merito dedotte, incluse quelle relative alla formazione del giudicato o ai vizi motivazionali della sentenza impugnata.
- Le spese possono essere compensate in presenza di circostanze sopravvenute che rendano comprensibile o giustificata la rinuncia, come il fallimento della parte resistente.
Come è indicizzato
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