Cassazione Civile, Ordinanza n. 34251/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 1974, redditi di partecipazione riferiti a una società a ristretta base partecipativa di cui il contribuente deteneva il 95% del capitale, nonché da un precedente accertamento che gli attribuiva un maggior reddito derivante da un'altra società del medesimo nucleo familiare imprenditoriale. La Commissione tributaria centrale aveva confermato la legittimità dell'accertamento ritenendo, in sostanza, che fosse formato un giudicato esterno sugli accertamenti riguardanti la società e l'altro socio, desumendone l'esistenza dal fatto che dagli atti non risultava l'impugnazione delle sentenze rese su tali accertamenti. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) erronea affermazione del giudicato esterno senza prova certa della sua formazione; 2) omessa pronuncia su tutti i motivi di impugnazione dedotti contro la decisione di merito; 3) illegittimo ricorso a presunzioni tratte da altre presunzioni; 4) omessa valutazione della censura relativa alla nullità di un diverso accertamento, collegato a una precedente società del gruppo; 5) illegittima attribuzione al socio, per l'anno 1974, di una quota del maggior reddito accertato in capo alla società per il 1973, sulla base di una presunzione di confusione tra patrimonio sociale e personale dei soci, priva di riscontri indiziari, e in contrasto con la disciplina che imporrebbe la rettifica con atto unico nei confronti della società e dei soci.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo sulla mancanza di prova certa del giudicato esterno e sulla omessa pronuncia su parte delle doglianze del contribuente. Ha invece rigettato il quarto motivo, osservando che la Commissione tributaria centrale, affermando la legittimità dell'avviso, aveva implicitamente respinto anche la censura sulla sua asserita nullità per integrazione del precedente accertamento. Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel primo motivo come norma processuale di contesto del giudizio tributario
richiamato dal ricorrente in tema di giudicato
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
la Corte ne afferma la violazione quando il giudice omette di pronunciarsi su motivi di gravame non implicitamente assorbiti
richiamato dal ricorrente nei motivi di legittimità
richiamato dal ricorrente con riguardo alla valutazione delle prove e delle presunzioni
richiamato dal ricorrente e dalla Corte in relazione al contenuto della sentenza e alla motivazione
richiamato nei motivi del ricorrente
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova sulla formazione del giudicato e sui presupposti dell'accertamento
richiamato dal ricorrente e rilevante in relazione al divieto di costruire ulteriori presunzioni su presunzioni prive di base fattuale certa
art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente come norma che impone la rettifica con un unico atto nei confronti della società e dei soci
richiamato dal ricorrente quale base dell'imputazione del reddito dei soci in relazione ai redditi delle società di persone
indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità per error in procedendo e vizio motivazionale
la Corte ricorda che l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza come error in procedendo
richiamato dal ricorrente per vizio motivazionale
richiamato dal ricorrente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Perché un giudicato esterno possa essere opposto nel processo, non basta la mera mancanza di prova dell'impugnazione della sentenza: occorre la prova positiva e certa della sua formazione, normalmente mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice non si confronta con un autonomo motivo di gravame e non è configurabile un rigetto implicito se la statuizione adottata non copre, neppure logicamente, il nucleo della censura non esaminata.
- L'attribuzione di un reddito al socio sulla base di accertamenti riferiti alla società richiede presupposti probatori specifici; non è sufficiente una catena di presunzioni non sorretta da dati indiziari concreti.
- Laddove il giudice di merito dichiari legittimo l'atto impugnato, può ritenersi implicitamente respinta la censura sulla nullità dell'atto medesimo solo se la motivazione copre logicamente quella doglianza; altrimenti permane il vizio di omessa pronuncia.
- In sede di legittimità, quando i motivi di ricorso investono la formazione del giudicato, l'onere di dimostrarne l'esistenza grava su chi lo invoca, non potendo il giudice supplire con mere presunzioni tratte dalla mancata prova dell'impugnazione.
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