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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18502/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una banca, condannata in sede penale quale responsabile civile, aveva corrisposto una provvisionale in favore di due soggetti danneggiati. In appello penale la decisione di condanna era stata riformata con assoluzione dei dipendenti della banca e revoca delle statuizioni civili; la banca, ritenendo venuto meno il titolo in forza del quale aveva pagato, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto versato. I destinatari del decreto avevano proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’appello. Con il ricorso per cassazione deducevano violazione degli artt. 336 c.p.c. e 360 c.p.c., sostenendo che la successiva decisione della Cassazione penale, che aveva annullato la sentenza d’appello penale ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile, avrebbe fatto venir meno il diritto della banca alla restituzione e avrebbe comportato la reviviscenza del titolo originario; invocavano inoltre per analogia un precedente sulla caducazione di un titolo esecutivo annullato e lamentavano che il giudice di merito avesse trascurato la mancanza dei presupposti per il monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la Corte d’appello si era conformata al principio secondo cui la riforma della sentenza che aveva costituito il titolo della provvisionale determina la caducazione del titolo esecutivo e fa sorgere il diritto alla restituzione di quanto pagato; la successiva cassazione penale con rinvio al giudice civile, limitata agli effetti civili, non fa rivivere il titolo ormai definitivamente caducato. Il successivo eventuale accoglimento della domanda nel giudizio di rinvio può solo fondare un nuovo titolo per una nuova esecuzione forzata, non riattivare quello precedente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma o la cassazione della sentenza impugnata estende i suoi effetti agli atti e provvedimenti dipendenti; la sentenza di grado successivo ha effetto sostitutivo e fa venir meno il titolo esecutivo caducato, con obbligo di restituzione di quanto pagato.

  • art. 539 c.p.p.

    La provvisionale riconosciuta in sede penale costituisce titolo esecutivo per il pagamento del risarcimento; se la sentenza che la contiene viene riformata, il titolo perde efficacia.

  • art. 622 c.p.p.

    La cassazione penale che annulli agli effetti civili rinvia al giudice civile competente; tale rinvio non comporta la reviviscenza del titolo esecutivo precedentemente caducato.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti come base della censura di violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Richiamato nella statuizione di merito per la decorrenza degli interessi al tasso previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La riforma in appello di una decisione posta a fondamento di un pagamento determina la caducazione del titolo e l’immediata insorgenza del diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione o in spontanea esecuzione.
  • L’effetto espansivo della riforma o della cassazione previsto dall’art. 336 c.p.c. opera in senso sostitutivo e non consente la reviviscenza di un titolo esecutivo definitivamente caducato per il solo fatto che il giudice del rinvio accolga nuovamente la domanda originaria.
  • Quando un titolo esecutivo perde efficacia per effetto della riforma della sentenza che lo aveva generato, l’eventuale successivo accoglimento della domanda nel giudizio di rinvio può fondare solo un nuovo titolo e una nuova esecuzione, non la prosecuzione di quella precedente.
  • In presenza di una provvisionale penale riformata in appello, la successiva cassazione con rinvio ai soli effetti civili non neutralizza il diritto alla ripetizione già sorto in capo al soggetto che ha eseguito il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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