Cassazione Civile, Sentenza n. 40010/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava al contribuente, lavoratore dipendente, l'esercizio di attività di impresa per la commercializzazione online di telefoni cellulari negli anni 2008-2009 e rettificava le dichiarazioni per recuperare imposte ritenute evase. In appello Paparo ha ottenuto l'annullamento degli avvisi perché, secondo la Commissione regionale, mancava prova che le operazioni contestate si fossero effettivamente concluse (assenza di documentazione sugli acquisti dei beni rivenduti e sugli incassi). L'Agenzia ha impugnato la sentenza per più motivi: extrapetizione, errata valutazione del processo verbale di constatazione e delle dichiarazioni del gestore del mercato elettronico, rifiuto di applicare presunzioni di pagamento, mancata considerazione di presunte ammissioni del contribuente e omissione dell'esercizio di poteri istruttori d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti: non sussiste extrapetizione poiché il giudice si è attestato sui fatti dedotti dalle parti valutandoli unitariamente; il processo verbale di constatazione e le dichiarazioni acquisite erano elementi di prova valutabili ma non idonei, nel complesso, a provare che Paparo abbia effettuato le operazioni attribuitegli; la Corte d'appello ha correttamente escluso l'uso della prova presuntiva per mancanza di concordanza degli indizi e per l'esistenza di elementi di segno contrario; le affermazioni del contribuente nei propri atti non costituivano confessione giudiziale piena e le ammissioni del difensore hanno valore indiziario; infine il potere istruttorio officioso non doveva essere esercitato per colmare carenze probatorie dell'Amministrazione quando questa non aveva dimostrato l'impossibilità di acquisire le prove altrimenti. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Codice di procedura civile: richiamato come base per i motivi di cassazione (vizi di diritto utilizzabili per impugnare la sentenza). La Corte valuta la correttezza giuridica delle decisioni di merito alla luce dei motivi invocati.
Principio del dispositivo e divieto di decidere ultra o extra petita; la Corte ha chiarito che non c'è extrapetizione quando il giudice decide entro i limiti delle pretese e delle eccezioni dedotte e si limita a valutare unitariamente le risultanze processuali, anche con argomentazioni non sviluppate dalle parti.
Fede privilegiata dei documenti pubblici: il verbale di constatazione ha fede privilegiata quanto ai fatti che il pubblico ufficiale ha compiuto o osservato direttamente e sulla provenienza del documento, ma la sua efficacia probatoria varia in relazione alla natura delle dichiarazioni in esso contenute.
Regime della prova scritta: il valore probatorio dei documenti e delle dichiarazioni contenute nel verbale deve essere valutato in base alla possibilità di verificarne le fonti; il verbale può fare fede fino a prova contraria se riferisce specifiche fonti di conoscenza.
Onere della prova: richiamato per sottolineare che incombe sulla parte che deduce un fatto la prova dello stesso; la Corte ha confermato che l'Amministrazione deve dimostrare l'esercizio abituale dell'attività e l'effettiva conclusione delle operazioni contestate.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma tributaria in materia di accertamenti fiscali: citata nel quadro delle regole che disciplinano l'attività di verifica dell'Amministrazione e il valore probatorio degli atti di verifica.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma del DPR sul registro IVA e fatturazione: richiamata tra le disposizioni di settore rilevanti per la contestazione di operazioni commerciali e la prova delle cessioni.
Attribuisce alle commissioni tributarie un potere istruttorio officioso limitato: la Corte ricorda che tale potere è integrativo e non può essere usato per supplire alle carenze della parte in ordine all'onere della prova quando quest'ultima poteva altrimenti acquisire gli elementi utili.
Regime delle ammissioni e della confessione: richiamato dalla ricorrente, la Corte precisa che le dichiarazioni difensive non sottoscritte dal contribuente non equivalgono necessariamente a confessione giudiziale e hanno valore indiziario.
Massime di principio
- In giudizio tributario l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva realizzazione delle operazioni contestate (documentazione degli acquisti, incassi, riconducibilità delle transazioni al contribuente) per fondare rettifiche reddituali o IVA.
- Il processo verbale di constatazione ha diverso valore probatorio a seconda dei fatti: fede privilegiata per ciò che il verificatore ha osservato direttamente; fede fino a prova contraria per dichiarazioni riferite con fonti specifiche; elemento valutabile ma non decisivo se le fonti non sono indicate.
- Le prove indiziarie e le presunzioni possono essere utilizzate ma richiedono concordanza e assenza di indizi contrari: la presenza di elementi che smentiscono il presupposto presuntivo impedisce l'uso della presunzione.
- Le ammissioni formulate negli atti difensivi dal procuratore non sempre costituiscono confessione giudiziale piena e, se non sottoscritte dal contribuente, hanno valore principalmente indiziario e sono liberamente valutabili dal giudice.
- Il giudice tributario può esercitare poteri istruttori d'ufficio solo in funzione integrativa e non per supplire in via generalizzata alle carenze probatorie dell'Amministrazione, salvo che sia dimostrata l'impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi.
- Il giudice può fondare la decisione sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali anche ricorrendo ad argomentazioni non espressamente svolte dalle parti, purché rimanga entro i limiti delle pretese e dei fatti dedotti.
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