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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24124/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dallo sbarco in Italia di un cittadino tunisino, dal successivo respingimento e trattenimento presso un CPR, dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale e dal conseguente trattenimento disposto e poi prorogato dal Tribunale di Torino. Dopo la proposizione del ricorso avverso il diniego della protezione e l'ottenimento della sospensione dell'efficacia esecutiva di tale diniego, il Questore ha chiesto e ottenuto la proroga del trattenimento per ulteriori sessanta giorni. Il ricorrente ha impugnato la proroga con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla procedura accelerata per la protezione internazionale, sostenendo che fossero stati superati i termini per l'audizione e la decisione della Commissione territoriale, senza comunicazione del ritardo, e che ciò imponesse la cessazione del trattenimento; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sul trattenimento, assumendo che la sospensione giudiziale del diniego della protezione dimostrasse l'assenza di strumentalità della domanda e quindi il venir meno dei presupposti del trattenimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha chiarito che i termini della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale non sono, di per sé, termini perentori la cui violazione determini automaticamente la cessazione del trattenimento, dovendo invece verificarsi se vi sia stata un'inerzia colpevole o un ritardo non funzionale rispetto all'esame adeguato della domanda, sempre entro i limiti massimi del trattenimento previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. Ha inoltre precisato che la sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego della protezione non esclude automaticamente la possibile finalità strumentale della domanda né rende illegittima la proroga del trattenimento, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile come formulata nel ricorso. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015

    Disciplina i presupposti, i limiti e la durata del trattenimento del richiedente protezione internazionale; i ritardi amministrativi non imputabili al richiedente non giustificano la proroga, ma il superamento dei termini della procedura accelerata non comporta automaticamente la cessazione del trattenimento.

  • art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008

    È richiamato per i termini massimi della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, in rapporto alla procedura accelerata.

  • art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008

    Fissa i termini della procedura accelerata, ma tali termini non sono ritenuti perentori ai fini della cessazione del trattenimento; possono essere superati se necessario per un esame adeguato e completo della domanda.

  • art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008

    Regola il ricorso contro il diniego della protezione e la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; la sospensione non esclude automaticamente la permanenza dei presupposti del trattenimento.

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato quale disciplina compatibile del trattenimento e delle misure alternative, applicabile nei limiti previsti dalla normativa speciale.

  • art. 13 Cost.

    È evocato quale fondamento delle garanzie sulla libertà personale, che impone riserva di legge e controllo giurisdizionale sulla restrizione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per affermare la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale.

  • art. 9 Direttiva 2013/233/UE

    È citata per il principio secondo cui il trattenimento deve durare il meno possibile e cessare quando vengono meno i motivi legittimanti, pur senza imporre un termine massimo predeterminato in modo assoluto.

  • art. 8 Direttiva 2013/233/UE

    È richiamato come fonte delle condizioni che legittimano il trattenimento del richiedente asilo.

  • art. 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE

    È citato come disposizione self-executing che consente la domanda di riesame del provvedimento di convalida o proroga del trattenimento.

Massime di principio

  • I termini previsti per la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale non hanno, di regola, natura automaticamente perentoria ai fini della cessazione del trattenimento: il giudice deve verificare in concreto se il ritardo sia funzionale a un esame adeguato della domanda o se vi sia inerzia colpevole dell'amministrazione.
  • Il trattenimento del richiedente protezione internazionale deve cessare quando vengono meno i presupposti legittimanti previsti dalla legge; tuttavia, il solo superamento dei termini della procedura amministrativa non determina, da solo, la caducazione della misura se restano operanti i limiti e i presupposti dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015.
  • La sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva del diniego di protezione internazionale non implica automaticamente che la domanda fosse non strumentale, né esclude di per sé la legittimità della proroga del trattenimento; occorre una valutazione concreta dei presupposti della misura.
  • Nel sindacato di legittimità, non è ammessa una mera contestazione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sotto forma di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento concreto della strumentalità della domanda o dell'assenza di ritardi significativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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