Cassazione Civile, Ordinanza n. 14611/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di opere edili. L'impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo; la società committente proponeva opposizione sostenendo che il contratto originario non includesse la realizzazione degli impianti e che, per tali lavorazioni, eventuali pagamenti all'esecutore materiale sarebbero stati effettuati al di fuori del titolo azionato in via monitoria. In appello la committente insisteva anche sul fatto di aver già versato anticipi e, in particolare, un assegno di euro 24.000 che sarebbe stato imputabile a una parte del corrispettivo già richiesto. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il pagamento di euro 24.000 con assegno del 1 dicembre 2006, che sarebbe stato trascurato dai giudici di merito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato con l'art. 1193 c.c., per avere i giudici attribuito quel pagamento a un diverso titolo senza che il creditore ne fornisse prova, con pretesa inversione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado, integrando una "doppia conforme"; in tale ipotesi, per proporre il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deve indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, onere non assolto. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo: il principio sull'imputazione del pagamento opera solo quando sia dimostrata un'efficacia estintiva riferita a uno specifico credito; invece, quando si allegano assegni o cambiali, la natura cartolare del titolo e l'astrattezza della causa impongono al debitore di dimostrare il collegamento tra il titolo e il credito azionato, se ciò è contestato dal creditore. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La presenza di una doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile, in caso di doppia conforme, senza specifica dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
Le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
L'onere della prova in tema di pagamento non si sposta sul creditore se non dopo la prova di un pagamento avente efficacia estintiva e riferito a un determinato credito.
L'imputazione del pagamento presuppone la dimostrazione del collegamento del versamento al credito azionato; in presenza di titoli di credito contestati, tale collegamento deve essere provato dal debitore.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La regola sull'imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. opera solo quando sia provata l'esistenza di un pagamento con efficacia estintiva riferito a uno specifico debito; se invece il pagamento è allegato mediante assegni o altri titoli di credito, il debitore deve dimostrare il collegamento del titolo al credito azionato quando tale collegamento sia contestato.
- Ai fini dell'onere della prova, il creditore non è tenuto a dimostrare un'imputazione diversa del pagamento finché il debitore non abbia provato in modo puntuale che il versamento era riferito al credito dedotto in giudizio.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale probatorio, ma richiede di individuare un effettivo errore nell'allocazione dell'onere probatorio.
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