Cassazione Civile, Ordinanza n. 20966/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
La controversia
Un ingegnere alle dipendenze di un comune aveva chiesto di essere trasferito per mobilità su un posto vacante resosi disponibile in un altro ente locale. Il comune destinatario della domanda non aveva attivato la procedura di mobilità e aveva invece coperto il posto con un incarico a tempo determinato conferito a un diverso professionista, senza dare riscontro alla richiesta di partecipazione del dipendente. In primo grado era stato riconosciuto solo un danno pari alle spese di viaggio e al maggior tempo di percorrenza; la corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'ente per mancata attivazione della mobilità, ma aveva escluso il diritto alle ulteriori somme pretese, ritenendo non spettante l'indennità di posizione in difetto di effettivo svolgimento delle funzioni. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato violazione delle norme sul pubblico impiego e sul risarcimento del danno, sostenendo che, una volta accertata l'illegittimità della condotta dell'ente, avrebbe dovuto essere risarcito anche il lucro cessante corrispondente all'indennità di posizione per un anno, trattandosi di voce economica collegata all'incarico e non al concreto svolgimento dell'attività; ha inoltre dedotto che il mancato esercizio delle mansioni poteva al più incidere sulla quantificazione del danno, non escluderlo del tutto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, in materia di posizioni organizzative del pubblico impiego locale, il diritto alle relative indennità sorge quando la posizione sia stata effettivamente istituita dalla P.A., e che la perdita di chance va valutata anche con riferimento alla concreta possibilità di conseguire la retribuzione di posizione. Poiché nel caso concreto la posizione organizzativa era stata istituita e attribuita a un terzo, la Corte ha affermato che la domanda risarcitoria doveva considerare anche la retribuzione di posizione di euro 12.911,42 annui, e ha censurato la decisione di merito nella parte in cui subordinava tale voce al solo svolgimento di fatto delle mansioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa corte d'appello per nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma violata in relazione alla mobilità nel pubblico impiego e alla copertura del posto vacante
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla disciplina del reclutamento e dell'accesso
richiamato dal ricorrente in tema di utilizzazione del lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego
richiamato quale parametro del danno risarcibile, comprensivo di perdita subita e mancato guadagno
richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno
richiamato quale norma di rinvio ai criteri del danno aquiliano per la quantificazione del risarcimento
richiamato quale fondamento generale della responsabilità risarcitoria per condotta illegittima della P.A.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla valutazione delle risultanze probatorie
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla valutazione delle prove
art. 8, comma 1, lett. a), c.c.n.l. 31.3.1999
indicato per evidenziare che la retribuzione di posizione era collegata all'incarico di posizione organizzativa
art. 50, comma 3, c.c.n.l. 5 dicembre 1996
richiamato per affermare che la retribuzione di posizione è correlata alla graduazione delle funzioni e all'incarico conferito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato per escluderne l'applicazione nel caso concreto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego locale, la mancata attivazione della procedura di mobilità per la copertura di un posto vacante stabilmente necessario può integrare responsabilità risarcitoria della P.A. se il dipendente dimostra una concreta chance di conseguire l'incarico.
- Il danno da perdita di chance deve comprendere tutte le utilità economicamente apprezzabili che il dipendente avrebbe avuto una concreta probabilità di ottenere, ivi compresa la retribuzione di posizione quando la relativa posizione organizzativa sia stata effettivamente istituita e attribuita ad altri.
- L'indennità di posizione, a differenza dell'indennità di risultato, è collegata al conferimento dell'incarico e alla titolarità della posizione organizzativa, non al concreto svolgimento di fatto delle mansioni; pertanto il mancato esercizio dell'attività non esclude di per sé il danno da lucro cessante.
- Quando la decisione di merito riconosca la responsabilità dell'ente ma liquidi il danno in modo incompleto, omettendo di considerare una voce economica conseguente e concretamente probabile, la sentenza è cassabile per nuovo esame sul quantum.
- In presenza di posizione organizzativa istituita, il giudice deve valutare la chance del dipendente anche rispetto alla specifica retribuzione aggiuntiva prevista per quella posizione, rapportandola al trattamento economico già goduto dal dipendente nel precedente impiego.
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