Cassazione Penale, Sentenza n. 11080/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato (avv. Diamante Ceci) contro la sentenza della Corte Militare d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione di munizionamento militare (221 cartucce cal.9). I motivi erano: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione per aver escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), sostenendo che la Corte non avrebbe correttamente valutato i parametri normativi e giurisprudenziali e che il fatto fosse tenue; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla testimonianza di Roberto Paniccia (contraddizioni sull'effettiva disponibilità delle chiavi del locale dove furono trovate le munizioni); (3) omissione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., per non aver escusso la signora Giuliana Pittueo o acquisito le sue dichiarazioni rese nelle indagini difensive, che avrebbero rafforzato le deposizioni a discarico e potuto determinare un esito diverso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i rilievi sono in gran parte di merito e pertanto non sindacabili in sede di legittimità; le censure sulla non riconoscibilità della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. sono generiche e la Corte territoriale ha adeguatamente valutato la rilevanza del numero di munizioni e il ruolo del militare nel negare la tenuità; le critiche sull'attendibilità del teste Paniccia richiedono una rivalutazione del merito e risultano inoltre generiche perché non allegano le dichiarazioni rese in altro procedimento; l'omissione dell'audizione della signora Pittueo è stata ritenuta non decisiva dalla Corte territoriale e il ricorso non dimostra che l'acquisizione della prova avrebbe certamente determinato una pronuncia diversa, come richiesto dall'art. 606, lett. d) c.p.p.. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 166 cod. pen. m.p. e art. 47 n. 2 cod. pen. m.p.
reato di acquisto o ritenzione di armamento militare aggravato
La condotta di detenzione delle 221 cartucce cal.9 è stata qualificata come acquisto o ritenzione di armamento militare aggravato, integrando i presupposti della norma militare applicabile al caso concreto
art. 131‑bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità in presenza dell'elevato numero di munizioni e del ruolo del ricorrente quale militare, ritenendo che la valutazione della tenuità richieda un giudizio complessivo e comparato delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e del danno o del pericolo (richiamo all'art. 133 c.p.)
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo)
La Corte ha usato tali criteri per valutare la non applicabilità della particolare tenuità, valorizzando il numero delle munizioni e il ruolo del soggetto come indici di maggiore disvalore
art. 606, lett. d) c.p.p.
impianto per l'assunzione di nuova prova decisiva
Per invocare l'assunzione di una nuova prova in sede di rinnovazione istruttoria è necessario dimostrare che la prova sia decisiva, ossia che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia fornito tale prova di decisività
art. 616 c.p.p.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (Euro 3.000,00)
Giurisprudenza richiamata
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj); Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020 (R.)
Il principio di diritto richiamato stabilisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessa e congiunta delle circostanze concrete; altra pronuncia chiarisce il concetto di "prova decisiva" ai fini dell'art. 606, lett. d)
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000
richiamata in relazione alla determinazione della causa di inammissibilità
Richiamata in tema di onere della prova circa l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (riferimento sul regime delle spese e ammende)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è giudice di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove dichiarative (es. contraddizioni testimoniali) sono inammissibili se non indicano profili di illegittimità di diritto.
- L'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione concreta, complessiva e comparata di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o pericolo; quantità rilevante di materiale e lo status professionale (es. militare) possono ostare al riconoscimento della tenuità.
- Per chiedere l'assunzione di nuova prova ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., è necessario dimostrare che la prova sarebbe "decisiva", ossia che avrebbe certamente condotto a una diversa sentenza; affermazioni generiche sulla possibile utilità della prova sono insufficienti.
- Se si intende contestare l'attendibilità di una testimonianza richiamando dichiarazioni rese in altri procedimenti, è necessario allegare o indicare concretamente tali atti nel ricorso per consentire una verifica; la mera menzione senza documentazione rende la censura generica e inammissibile.
- Il ruolo o la qualifica del soggetto (es. militare) può essere rilevante nella valutazione della rilevanza sociale del fatto e nell'accesso a benefici come la particolare tenuità: non costituisce di per sé divieto, ma un elemento di valutazione.
- La formulazione del ricorso per cassazione deve focalizzarsi su questioni di diritto (violazioni di norma, vizi formali, nullità, errata interpretazione normativa) e dimostrare con precisione la decisività degli elementi ritenuti omessi o travisati, per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese secondo l'art. 616 c.p.p.
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