Cassazione Civile, Ordinanza n. 41752/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La vicenda riguarda l'opposizione proposta avverso un sollecito di pagamento riferito a una cartella esattoriale per sanzioni amministrative. La parte ricorrente aveva eccepito in giudizio la prescrizione del credito, sostenendo che fosse decorso il termine quinquennale dalla notifica della cartella. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e il Tribunale aveva confermato il rigetto in appello. Con il ricorso per cassazione si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 615 c.p.c., dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 2943 c.c., censurando il fatto che il Tribunale avesse ritenuto soggetta al termine decadenziale di trenta giorni anche l'eccezione di prescrizione, invece di trattarla come opposizione all'esecuzione fondata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'opposizione all'estratto di ruolo può avere funzione recuperatoria, quando si deduce la mancata notificazione degli atti presupposti, ma può anche essere opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando si eccepiscono fatti sopravvenuti, come la prescrizione del credito della pubblica amministrazione. Ha quindi affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 non si applica all'eccezione di prescrizione, che non rientra nella funzione recuperatoria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'eccezione di prescrizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non è sviluppata una specifica interpretazione autonoma nel testo.
L'opposizione fondata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito, rientra nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione.
Citato per distinguere l'opposizione agli atti esecutivi dall'opposizione all'esecuzione.
Il termine di trenta giorni previsto per l'opposizione recuperatoria non si applica quando l'opponente deduce la prescrizione del credito.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'interruzione della prescrizione; nel testo non viene svolta un'interpretazione specifica ulteriore.
art. 201, comma 5, d.lgs. 285/1992
Richiamato per la funzione recuperatoria dell'opposizione quando si deduce la mancata notificazione degli atti presupposti.
Utilizzato per la proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione all'estratto di ruolo non ha una funzione unica: può essere recuperatoria, quando mira a far valere la mancata notificazione degli atti presupposti, oppure opposizione all'esecuzione, quando si deducono fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, come la prescrizione del credito.
- Il termine decadenziale previsto per l'opposizione recuperatoria non può essere esteso alle censure che attengono alla prescrizione del credito, perché in tal caso la domanda resta sussumibile nell'art. 615 c.p.c.
- Quando il debitore eccepisce la prescrizione del credito della pubblica amministrazione, il giudice deve pronunciarsi nel merito sulla fondatezza o meno dell'eccezione, senza dichiararne l'inammissibilità per tardività in base al termine previsto per la diversa azione recuperatoria.
- Ai fini della qualificazione dell'impugnazione, rileva il contenuto sostanziale della censura: la mancata notificazione degli atti presupposti e la prescrizione del credito danno luogo a rimedi processuali diversi e soggetti a regimi temporali differenti.
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