Sentenza del 21/04/2023 n. 10777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
TECNOPROGET impugnava tre cartelle di pagamento (anni 2004-2006) sostenendo che non erano state notificate nei termini e che la pretesa tributaria doveva estinguersi per decorso dei termini di notifica. L'Agente della riscossione affermava che le cartelle erano state regolarmente notificate e divenute definitive. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso della società; la CTR confermava l'illegittimità delle notifiche ritenendo che l'ente impositore non avesse notificato al legale rappresentante, avendo accertato l'irreperibilità della società. L'Agente della riscossione ricorreva in Cassazione, depositando le relate di notifica; la questione principale riguardava la corretta modalità di notifica in caso di irreperibilità della società e la possibilità/obbligo di notificare al legale rappresentante quando questi risiede in un comune diverso rispetto al domicilio fiscale della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione art. 145 c.p.c. e D.P.R. n. 600/1973) e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la notifica al legale rappresentante sia criterio sussidiario e condizionata alla indicazione del rappresentante nell'atto e alla sua residenza nel comune del domicilio fiscale della società; nel caso concreto il legale rappresentante non risiedeva nel medesimo comune, pertanto l'Agente della riscossione non era obbligato a notificare al legale rappresentante e poteva ricorrere alla speciale modalità prevista dal D.P.R. n. 600/1973. Perciò la sentenza impugnata della CTR è stata annullata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
Si applica la speciale modalità di notificazione per irreperibilità (affissione e deposito e perfezionamento dopo l'ottavo giorno) quando la notifica al legale rappresentante non è dovuta (es. perché il legale rappresentante non risiede nel comune del domicilio fiscale della società).
art. 145 c.p.c. (in particolare comma 3)
La notifica alla persona fisica che rappresenta la società è criterio sussidiario rispetto alla notifica alla sede sociale; è utilizzabile solo se il rappresentante è espressamente indicato nell'atto e risiede nel comune del domicilio fiscale della società.
Riconosce l'interesse ad impugnare per il contribuente anche nelle ipotesi previste; la Corte ha ritenuto che TECNOPROGET avesse titolo ad agire sulla base di questa norma anche nei processi pendenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Consente il deposito in giudizio, con l'atto di appello, delle relate di notifica; nella fattispecie le relate delle tre cartelle sono state depositate in appello ai sensi di questa norma e considerate nelle decisioni successive.
artt. 138, 139, 140, 141 c.p.c.
Richiamati come modalità ordinarie/alternative di notifica alla persona fisica e per le diverse forme di notificazione (es. notifica a mani, domicilio, affissione). La Corte ribadisce il coordinamento tra tali norme e la disciplina tributaria di cui al DPR 600/1973.
Massime di principio
- La notifica degli atti tributari alle persone giuridiche deve essere eseguita prioritariamente presso la sede legale/domicilio fiscale della società; se la notifica alla sede è impossibile, la notifica al legale rappresentante è sussidiaria e vale solo se il rappresentante è indicato nell'atto e risiede nello stesso comune del domicilio fiscale della società.
- Se il legale rappresentante risiede in un comune diverso, l'ufficiale non è obbligato a tentare la notifica al rappresentante e deve ricorrere alle forme speciali previste dal D.P.R. n. 600/1973 (es. affissione e deposito), con il perfezionamento della notifica secondo tali forme.
- La validità o invalidità della notifica riguarda l'efficacia dell'atto notificato, non l'esistenza dell'atto giuridico impositivo: la mancanza di notifica regolare può precludere l'efficacia ma non annulla automaticamente l'atto impositivo in sé.
- L'Agente della riscossione ha l'onere di provare le corrette modalità di notifica; però le relate depositate ai sensi di legge in sede d'appello o in cassazione possono essere valutate e incidere sull'esito del giudizio.
- In sede di impugnazione è opportuno esaminare se il legale rappresentante è indicato nell'atto e qual è il comune del domicilio fiscale; in caso di notifica per irreperibilità, verificare se è stata adottata la forma speciale del DPR 600/1973.
- Le questioni di notifica possono essere decise in sedi successive e la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame se la CTR ha errato nell'interpretazione delle regole di notifica.
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