Sentenza del 21/04/2023 n. 10766 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando gli avvisi di accertamento notificati a Sibeor Srl e Magnum Srl per l'anno 2002: il Fallimento deduceva, in sintesi, (i) estinzione del giudizio per mancata riassunzione successiva alla dichiarazione di fallimento; (ii) omissione di sospensione del processo tributario in ragione di una querela di falso relativa a processi verbali della Guardia di Finanza; (iii) illegittimo raddoppio dei termini d'accertamento perché il reato sarebbe prescritto o perché mancava il dolo fiscale richiesto dalle norme penali; (iv) vizi istruttori e nullità degli atti istruttori che avrebbero inficiato l'accertamento; (v) carenza di motivazione e violazione dei principi europei di neutralità e proporzionalità dell'IVA; (vi) illegittimità delle sanzioni applicate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sotto molteplici profili: il termine per la riassunzione è decorrente dall'ordinanza di interruzione (D.Lgs. n.546/1992, art.43) e la riassunzione 1/4/2014 è stata tempestiva; la sospensione per querela di falso non era dovuta perché la querela non era pertinente e rilevante rispetto agli avvisi impugnati; il raddoppio dei termini d'accertamento è legittimo quando sussiste l'obbligo di denuncia penale o la astratta configurabilità di reati fiscali (D.P.R. n.633/1972 art.57 e D.P.R. n.600/1973 art.43); l'IVA relativa a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non è deducibile e l'imposta può essere considerata 'fuori conto' ai sensi dell'art.21, comma 7 del D.P.R. n.633/1972; le ragioni istruttorie e probatorie della CTR sono adeguatamente motivate; i profili di diritto comunitario non ostano alla soluzione applicata dal giudice nazionale nell'ipotesi concreta. Il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 40, art. 43, art. 39
Art. 43: il termine per la riassunzione del processo tributario interrotto decorre dalla pronuncia che dichiara l'interruzione; art. 39: obbligo di sospensione del giudizio tributario in presenza di querela di falso solo se la querela è pertinente e rilevante rispetto al documento contestato.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7
Se sono emesse fatture relative ad operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato e considerata 'fuori conto', impedendo la compensazione tra IVA a monte e a valle e la detrazione per il destinatario della fattura.
D.P.R. n. 633/1972, art. 57 (testo ratione temporis)
Il raddoppio dei termini d'accertamento IVA si applica quando sussistono elementi oggettivi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale; l'esistenza dell'obbligo rileva indipendentemente dall'esito del processo penale.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
Analogamente all'art. 57 DPR 633, il raddoppio dei termini per le imposte dirette è legittimo se sussiste l'obbligo di denuncia o la sua astratta configurabilità.
D.Lgs. n. 74/2000, artt. 2 e 8
Prevedono i reati fiscali che possono far nascere l'obbligo di denuncia; ai fini tributari è sufficiente la astratta configurabilità del reato per estendere i termini d'accertamento.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167, 168, 178, 220, 226
Richiamate nella doglianza; tuttavia la Corte nazionale ha ritenuto che la normativa UE, letta con i principi di neutralità e proporzionalità, non impedisce che lo Stato membro escluda la detrazione dell'IVA per operazioni fittizie quando permangono rischi di perdita di gettito non eliminati.
Sentenza Corte di giustizia, causa C-712/17 (EN.SA.)
CJUE ha ammesso che una normativa nazionale può escludere la detrazione IVA in caso di operazioni fittizie e imporre all'emittente l'assolvimento dell'imposta, purché sia prevista la possibilità di rettifica se il rischio di perdita di gettito è eliminato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso concreto le condizioni di EN.SA. non risultavano soddisfatte.
Codice di procedura penale, art. 331
Richiamato a proposito dell'obbligo di denuncia: la norma penale d'indirizzo ai fini dell'individuazione della necessità di denuncia in presenza di reati contestati.
D.Lgs. n. 471/1997 e D.Lgs. n. 472/1997
Norme sulle sanzioni tributarie richiamate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specifica impugnazione delle sanzioni e, più in generale, ha ritenuto legittima l'applicazione sul presupposto della inesistenza delle operazioni.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto; la sentenza dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la sospensione per querela di falso va disposta solo se la querela è pertinente e rilevante rispetto ai documenti effettivamente decisivi per la controversia; il giudice tributario deve verificarne pertinenza prima di sospendere.
- La dichiarazione di fallimento produce l'interruzione del processo tributario; ai fini del computo del termine per la riassunzione si tiene conto della pronuncia giudiziale che dichiara l'interruzione (D.Lgs. n.546/1992, art.43).
- Il raddoppio dei termini d'accertamento (IVA e imposte dirette) è legittimo quando esistono elementi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale o la astratta configurabilità di reati fiscali: la verifica della prescrizione o dell'esito penale compete al giudice penale e non esclude automaticamente il raddoppio in sede tributaria.
- Se sono emesse fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, l'IVA indicata non dà diritto alla detrazione: l'imposta è considerata 'fuori conto' (D.P.R. n.633/1972, art.21, comma 7) e il meccanismo di compensazione tra IVA a monte e a valle non opera.
- I vizi nella formazione di atti istruttori (anche se relativi a altri soggetti) non contaminano automaticamente tutte le fonti di prova: l'inutilizzabilità dell'atto deve essere dimostrata e collegata alla specifica prova impiegata nell'accertamento.
- Le censure in Cassazione devono essere autosufficienti: è necessario riprodurre e indicare gli atti decisivi (es. querela di falso, processi verbali, avvisi) affinché il motivo sia esaminabile dal giudice di legittimità.
- Il diritto comunitario (principi di neutralità e proporzionalità) non impedisce allo Stato membro di negare la detrazione IVA in presenza di fatture per operazioni fittizie quando persiste il rischio di perdita di gettito e non sono soddisfatte le condizioni per la rettifica previste dalla giurisprudenza della CGUE.
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