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Sentenza

Sentenza del 21/04/2023 n. 1185 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Crediti - compensazione - visto - omissione - violazione - natura - formale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia relativa al recupero di IVA (€138.803,83) per l'anno 2012, con interessi e sanzioni, ritenuta dall'Amministrazione indebitamente utilizzata in compensazione per la mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da parte del responsabile del centro di assistenza (art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 d.l. n. 78/2009 conv. L. n. 102/2009). L'Agenzia ha applicato sanzioni e recuperato l'imposta; la società ha impugnato l'atto sostenendo l'inesistenza di pregiudizio e la mera formalità dell'omissione.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della G S.r.l. La Corte ha ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità sia una violazione meramente formale che non incide sulla determinazione della base imponibile né sul versamento dell'imposta e non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo dell'ente accertatore; di conseguenza la fattispecie non è assimilabile a un omesso versamento e non giustifica l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 nella versione richiamata, ma piuttosto delle sanzioni per violazioni formali previste dall'art. 8 del medesimo D.Lgs. E' stata altresì dichiarata la non luogo a provvedere sulle spese del grado per la mancata costituzione della società.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 d.l. n. 78/2009 (conv. L. n. 102/2009)

    Prevede l'obbligo del visto di conformità da parte del responsabile del centro di assistenza per determinate dichiarazioni fiscali; la sua omissione è stata qui ritenuta una violazione formale che non incide sulla sussistenza del credito IVA.

  • art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 (nella nuova formulazione, d.lgs. n. 158/2015)

    Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

    La norma mira a sanzionare l'utilizzo indebito di crediti d'imposta quando vi sia un effettivo superamento dell'entità del credito o violazione delle modalità di utilizzo; nel caso in esame il giudice ha ritenuto che tale fattispecie non ricorra perché la mancata apposizione del visto non ha alterato l'entità del credito né impedito i controlli.

  • art. 8 D.Lgs. n. 471/1997

    Norma che disciplina sanzioni per violazioni formali; il giudice ha ritenuto applicabile questa disposizione piuttosto che l'art. 13 quando l'omissione del visto è priva di effetti sostanziali sul tributo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito (cd. orientamento consolidato)

    Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - Ordinanza n. 5289 Rv. 657322; Cass. Civ., sez. VI, 04/06/2018, n. 14158; Cass. Civ., sez. trib., 22/12/2014, n. 27211; Cass. Civ., sez. trib., 06/10/2017, n. 23352

    La giurisprudenza ha affermato che la mancata apposizione del visto di conformità, ove non idonea a pregiudicare l'esercizio dei controlli né a incidere sulla base imponibile o sul versamento, costituisce violazione meramente formale e non si configura come omesso versamento o condotta fraudolenta che giustifichi la sanzione aggravata dell'art. 13.

Massime di principio

  • La sola omissione del visto di conformità è, in assenza di ulteriori elementi di pregiudizio per l'Erario, una violazione formale: conviene dimostrare la reale esistenza del credito e l'assenza di alterazione della base imponibile per ottenere l'applicazione delle sanzioni previste per il profilo formale (art. 8 D.Lgs. 471/1997).
  • L'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (sanzione del 30%) è applicabile quando vi sia utilizzo di credito oltre la misura spettante o violazione delle modalità di utilizzo che comporti un effettivo pregiudizio economico; se manca tale pregiudizio, l'uso indebito non è configurato.
  • Valutare sempre se l'omissione ostacoli l'esercizio delle attività di controllo: se gli uffici possono comunque verificare sostanza e misura del credito, l'infrazione resta formale.
  • In difesa, produrre documentazione che attesti la sussistenza del credito e l'immutata determinazione della base imponibile; citare orientamenti di legittimità che qualificano l'omissione del visto come formale.
  • Se si sospetta invece che vi sia stato un reale danno erariale o frode (crediti inesistenti, artifici o indicazioni mendaci), l'Amministrazione potrà legittimamente ricondurre la vicenda all'art. 13 o ad altre fattispecie più gravi; la qualificazione dipende quindi dagli elementi di fatto e dalle prove.

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