Sentenza del 21/04/2023 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
IMU - immobili - "beni merce" - esenzione - frazionamento - immobili risultanti - richiesta di esenzione - apposita dichiarazione -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 (importo € 8.276,00) relativo a unità immobiliari che il ricorrente qualificava come "beni-merce" esenti. Il ricorrente deduceva che gli immobili, già esenti per l'anno 2013, erano rimasti beni-merce anche dopo rilevanti interventi edilizi e frazionamenti, mentre il Comune li aveva tassati ritenendoli nuovi immobili identificati con nuovi identificativi catastali e non coperti dall'esenzione in mancanza di apposita nuova richiesta.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Comune non fosse tenuto a motivare nell'atto di accertamento la mancata ricognizione dello status di "beni-merce" e che, nonostante le unità potessero sostanzialmente rimanere beni-merce, il frazionamento e l'attribuzione di nuovi identificativi catastali imponevano al contribuente l'onere di presentare al Comune una dichiarazione specifica indicando i nuovi identificativi catastali per ottenere l'esenzione sui nuovi immobili. Non avendo il ricorrente assolto tale onere, l'accertamento è risultato legittimo. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 751, L. n. 160/2019
La norma è stata interpretata nel senso che, a seguito di modifiche che comportano nuovi identificativi catastali (ad es. frazionamenti successivi a ristrutturazioni), il contribuente che intende mantenere l'esenzione IMU per beni-merce deve presentare apposita dichiarazione al Comune con i nuovi identificativi; in mancanza di tale dichiarazione l'ente può accertare e tassare le unità risultanti.
D.L. 102/2013
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione di "beni-merce" e l'applicabilità dell'esenzione: la Corte riconosce che la fattispecie sostanziale può rientrare nella previsione di esenzione ma sottolinea la rilevanza della pubblicità catastale e dell'onere dichiarativo per il mantenimento dell'agevolazione sui nuovi subalterni.
Massime di principio
- Se un immobile qualificato come "bene-merce" è sottoposto a ristrutturazione e frazionamento che genera nuovi identificativi catastali, il contribuente deve presentare al Comune una dichiarazione specifica indicando i nuovi identificativi per mantenere l'esenzione IMU sui nuovi immobili.
- L'assenza di tale dichiarazione configura un inadempimento procedurale che legittima l'ente impositore a tassare le unità risultanti; la qualificazione sostanziale di "bene-merce" non sostituisce l'onere di aggiornare la situazione catastale/tributaria.
- Il Comune, nel redigere l'atto di accertamento, non è tenuto a ricostruire d'ufficio la storia catastale degli immobili né a dimostrare nella motivazione che le unità derivino da precedenti beni esenti; può basarsi su verifiche catastali e sul mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi da parte del contribuente.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione tecnica e catastale aggiornata e provvedere tempestivamente alle comunicazioni al Comune per evitare contestazioni.
- In fase contenziosa è possibile sostenere la continuità sostanziale (che l'unità derivata sia ancora bene-merce), ma la mancata osservanza degli adempimenti formali può comunque precludere il successo se non si dimostra tempestiva comunicazione o uno specifico comportamento dell'ente che abbia impedito l'adempimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 apr 2023Sentenza del 21/04/2023 n. 98 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 apr 2023Sentenza del 21/04/2023 n. 301 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 21 apr 2023Sentenza del 21/04/2023 n. 1185 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 21 apr 2023Sentenza del 21/04/2023 n. 1474 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 21 apr 2023Sentenza del 21/04/2023 n. 10766 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 apr 2023Sentenza del 21/04/2023 n. 10770 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →