Sentenza del 21/04/2023 n. 98 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia nata da verifica della Guardia di Finanza e relativo avviso di accertamento (II.DD. e IVA anno 2012) per mancata presentazione del modello unico. L'Ufficio ha disconosciuto costi documentati per fatture ritenute formalmente intestate a soggetti diversi o con posizioni fiscali estinte, per complessivi Euro 254.750, e ha comminato sanzioni per omessa presentazione del modello relativo agli studi di settore. Il ricorrente ha impugnato per vizi procedurali (presunta nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio), per illegittimità della notifica a società di persone estinta (riferendosi all'art. 28 c.4 dlgs 175/2014) e per difetto di prova in ordine alla fittizietà dei costi (art. 2697 c.c.). L'Amministrazione ha contestato la generica doglianza, sostenendo di aver espresso valide ragioni probatorie e chiedendo la riforma della parte che aveva annullato alcune sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello principale del contribuente e ha accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. In particolare: 1) è stata dichiarata infondata l'eccezione di nullità per mancata integrazione del contraddittorio, essendo il giudizio correttamente instaurato (il ricorrente era presente in duplice veste e i procedimenti erano collegati/sospesi); 2) è stata respinta la doglianza sulla nullità della notifica alla società di persone cancellata dal Registro delle Imprese: il collegio ha ritenuto che per le società di persone non operi autonomia patrimoniale perfetta e che la posizione fiscale si confonda con quella dei soci, rendendo valida la notifica ai soci; 3) sono stati ritenuti fondati i rilievi dell'Ufficio sulla fittizietà di specifici costi/invoices, in quanto mancavano giustificazioni documentali e movimenti finanziari idonei a dimostrarne la genuinità; 4) è stato accolto l'appello incidentale sull'annullamento parziale delle sanzioni: la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della sanzione all'interno dell'avviso di accertamento ai sensi degli artt. 16 e 17 del dlgs 472/1997; 5) gli eredi convenuti sono stati estromessi dal giudizio perché avevano definito la loro posizione con l'Amministrazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio del grado.
Norme richiamate
Disciplina la litispendenza nel processo tributario e impone l'obbligo di integrare il contraddittorio quando necessario; il collegio ha ritenuto che non vi sia stata lesione del contraddittorio poiché il ricorrente si era qualificato in duplice veste e i procedimenti erano connessi/sospesi.
Riferimento alla sospensione dei procedimenti connessi o litispendenti; utilizzato per valutare la corretta riunione/sospensione del contenzioso tra sedi diverse.
Norma sulla cancellazione dal Registro delle Imprese e relativi effetti; il collegio ha ritenuto inapplicabile l'eccezione di nullità avanzata dal contribuente, poiché per le società di persone la cancellazione non preclude la responsabilità dei soci né rende invalida la notifica indirizzata ai soci.
Richiamato dall'Ufficio per la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società: il collegio ha evidenziato la mancanza di autonomia patrimoniale perfetta nelle società di persone e la sovrapposizione delle posizioni fiscali della società e dei soci.
Disciplina della prova in materia civile; applicata analogicamente sul punto della prova della fittizietà delle operazioni: il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione ha fornito elementi convincenti di disconoscimento dei costi e che il contribuente non ha fornito prove specifiche a confutazione.
Regole sulle sanzioni tributarie e sugli atti di contestazione: la Corte ha stabilito che nulla vieta che una sanzione sia contestata nell'ambito dello stesso avviso di accertamento anziché mediante separato atto di contestazione, salvo il caso inverso previsto dall'art. 17 (quando la norma impone che la sanzione segua specificamente il tributo). Pertanto la sanzione in discussione è stata ritenuta legittimamente contestata nell'avviso.
Massime di principio
- Notifica ad una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese: la cancellazione non esclude automaticamente la validità dell'atto notificato ai soci; nelle società di persone la posizione fiscale tende a confondersi con quella dei soci, rendendo possibile la notifica ai soci e la loro responsabilità.
- In tema di fatture sospette di fittizietà, l'Amministrazione deve documentare incongruenze (intestazioni discordanti, posizioni fiscali estinte, assenza di movimenti finanziari) e il contribuente deve fornire controdeduzioni concrete (prove di operatività: pagamenti, contratti, corrispondenza, movimentazioni bancarie) per scalfire il convincimento probatorio dell'Ufficio.
- Questioni processuali di connessione, litispendenza e litisconsorzio: vanno distinte. Il giudice tributario deve integrare il contraddittorio quando la decisione su questioni societarie incide sui soci; tuttavia la presenza in giudizio di una parte in più qualità o la connessione dei procedimenti può rendere integri i presidi di contraddittorio anche senza ulteriori integrazioni.
- Sanzioni tributarie nell'avviso di accertamento: salvo diversa previsione normativa che imponga un atto separato, la sanzione può essere legittimamente irrogata e contenuta nell'avviso di accertamento; verificare sempre se la norma di riferimento richieda espressamente modalità diverse.
- Se soggetti terzi (es. eredi) hanno definito la loro posizione con l'Amministrazione mediante transazione, perdono interesse rispetto al contenzioso e possono essere estromessi dal giudizio; è opportuno documentare eventuali accordi transattivi.
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e produrre documentazione completa e verificabile (pagamenti bancari, documenti di trasporto, contratti, corrispondenza commerciale), eccepire tempestivamente vizi di notifica e chiedere integrazione del contraddittorio quando rilevante, valutare la necessità di proporre prove specifiche per confutare l'asserita fittizietà.
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