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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03857/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di riqualificazione interna del personale del Ministero, bandita il 28.11.2002 per il conseguimento della posizione economica B3. La dipendente aveva partecipato alla procedura, si era collocata in posizione utile nella graduatoria approvata il 23.9.2005 e sosteneva che il bando subordinasse l’inquadramento al solo esito dei controlli a campione sulle autocertificazioni. Poiché la comunicazione di esclusione le era stata inviata solo il 4.5.2006, quando però era già cessato il rapporto di servizio per collocamento in quiescenza dal 1.11.2005, chiedeva il risarcimento del danno pari alle differenze retributive tra B2 e B3 dal 23.9.2005. La domanda era stata respinta in primo grado e l’appello era stato rigettato. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato il bando, che sarebbe valso come offerta al pubblico vincolante per l’amministrazione; lamentava inoltre che il passaggio di livello nella stessa area non costituirebbe nuova assunzione e non rientrerebbe nell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su due autonome ragioni: da un lato, il termine per i controlli sulle autocertificazioni era scaduto il 22.10.2005, quando la dipendente era già prossima alla cessazione dal servizio, essendo collocata in quiescenza dal 1.11.2005; dall’altro, quel limitato intervallo temporale non era comunque sufficiente a consentire la stipula del contratto individuale di lavoro, che costituiva ulteriore condizione per l’inquadramento, senza che fosse previsto un termine perentorio. La Corte ha aggiunto che il ricorso, oltre a non riportare integralmente e localizzare il bando richiamato, mirava in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione dell’interpretazione del bando, operazione non consentita in cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato anche come vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che, in concreto, mirasse a una rivalutazione del merito e non a una reale censura di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ha escluso che le censure integrassero un vizio scrutinabile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha osservato che il ricorso tendeva a sovrapporre una diversa lettura del materiale fattuale a quella compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della natura di diritto soggettivo della posizione vantata nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • artt. 2, 29, 30 e 32 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente, ma non ritenuti decisivi ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    La ricorrente sosteneva che il passaggio di livello nella stessa area non costituisse nuova assunzione ed esulasse dall’ambito di tale norma.

  • art. 71 d.P.R. n. 445/2000

    La Corte d’appello aveva ritenuto che la disposizione prevedesse solo la sanzione a carico del responsabile del procedimento per il mancato rispetto del termine di trenta giorni per i controlli.

  • art. 9 del bando del 28.11.2002

    Richiamato come clausola che subordinava l’inquadramento all’esito dei controlli sulle autocertificazioni.

  • art. 7 del bando del 28.11.2002

    La Corte territoriale aveva evidenziato che prevedeva la firma di un contratto individuale di lavoro come ulteriore passaggio per l’inquadramento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, quando ciascuna di esse sia da sola sufficiente a sorreggerla.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o di diversa interpretazione degli atti di causa, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un regolamento concorsuale che richiede, oltre alla graduatoria, anche ulteriori adempimenti come i controlli sulle autocertificazioni e la stipula del contratto individuale, la pretesa al riconoscimento della progressione deve confrontarsi con tutti tali presupposti e con il tempo necessario al loro perfezionamento.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, le clausole contrattuali o del bando richiamate a sostegno delle censure devono essere riportate e localizzate con precisione, non essendo sufficiente un richiamo generico.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa ricostruzione del significato del bando o della sequenza fattuale, se la censura non evidenzia un effettivo errore di diritto o un omesso esame decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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