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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01551/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

Un soggetto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio. La lite nasce da un giudizio nel quale era stata espletata una consulenza tecnica; contro il decreto di liquidazione era stata proposta opposizione, ma il Tribunale l'aveva ritenuta inammissibile perché il ricorso non sarebbe stato notificato tempestivamente alla consulente e alle altre parti del giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 702 ter c.p.c., sostenendo che la notifica era stata eseguita alla consulente e che l'atto individuava l'agente della riscossione come parte resistente; il giudice avrebbe quindi dovuto verificare il contraddittorio e, se del caso, assegnare un termine per l'integrazione nei confronti della litisconsorte pretermessa. Con il secondo motivo ha denunciato error in procedendo, contestando l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbero state depositate le note autorizzate, poiché le note sarebbero invece state depositate telematicamente nei termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha ribadito che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, il consulente e le parti del processo in cui la consulenza è stata svolta sono litisconsorti necessari. L'eventuale mancata notifica del ricorso e del decreto di comparizione non rende inammissibile l'opposizione, ma determina nullità del procedimento e della decisione per difetto di integrità del contraddittorio. Il giudice adito avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione della notifica e l'integrazione del contraddittorio. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702 ter c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura relativa alla verifica del contraddittorio nel procedimento sommario/oppositorio

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come base normativa del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato per la disciplina del rito dell'opposizione al decreto di liquidazione

  • art. 102 c.p.c.

    la nullità per mancata integrazione del contraddittorio è ricondotta al difetto di litisconsorzio necessario

  • art. 157 c.p.c.

    si afferma che i temperamenti in tema di deduzione della nullità non operano quando la violazione attiene al contraddittorio necessario

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato nel procedimento camerale di definibilità accelerata del ricorso

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    richiamato per la possibile definizione in camera di consiglio

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente applicato nel decisum, ma evocabile solo come richiamo sistematico non centrale; non decisivo nel testo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice, il consulente tecnico e le parti del processo nel quale la consulenza è stata svolta sono litisconsorti necessari.
  • L'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione a uno dei litisconsorti necessari non comporta l'inammissibilità dell'opposizione, ma la nullità del procedimento e della decisione per mancata integrità del contraddittorio.
  • Quando il giudice rileva la mancata notifica nei confronti di un litisconsorte necessario, deve fissare una nuova udienza e assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica e l'integrazione del contraddittorio.
  • La nullità derivante dalla violazione del contraddittorio necessario è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e non richiede che la parte dimostri un pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione del diritto di difesa.
  • Nel motivo di ricorso che deduce la lesione di diritti processuali essenziali al contraddittorio, non è necessario allegare specifiche questioni di merito o un danno processuale ulteriore per ottenere la cassazione della decisione viziata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàGiudicato

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