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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21695/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docenti)

La controversia

Alcuni docenti non di ruolo, assunti con contratto a termine e impiegati in istituzioni scolastiche all’estero in annualità comprese tra il 2007/2008 e il 2015/2016, avevano agito contro il Ministero chiedendo che l’assegno di sede fosse loro corrisposto nella stessa misura prevista per i docenti a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo giustificata la differenza di trattamento perché le condizioni di impiego non erano pienamente omologabili e perché l’assegno aveva natura non retributiva, essendo destinato a compensare il disagio del servizio all’estero. Con il ricorso per cassazione i docenti hanno denunciato, con due motivi, la violazione della disciplina normativa sull’assegno di sede e del principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; in particolare hanno invocato la normativa interna e la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la riduzione dell’assegno non era giustificata da una ragione oggettiva e che il diverso trattamento economico era illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati alla luce di un orientamento già consolidato: l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per il personale docente di ruolo impiegato all’estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti a termine, poiché si tratta di integrazioni salariali corrisposte per il solo svolgimento del servizio richiesto e per il disagio del trasferimento all’estero. La Corte ha escluso che il mancato superamento del concorso per l’accesso ai ruoli costituisca una differenza oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale per i docenti a tempo indeterminato. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio di parità di trattamento e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale di deduzione dei due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 58 d.p.r. n. 18 del 1967

    richiamato quale norma della disciplina dell’assegno di sede del personale in servizio all’estero.

  • art. 1 d.p.r. n. 215 del 1967

    richiamato nel quadro della disciplina del trattamento economico del personale all’estero.

  • art. 651 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato, nel testo vigente e nelle successive sostituzioni, come parte della disciplina del personale docente all’estero.

  • art. 658 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato, nel testo vigente e nelle successive sostituzioni, con riferimento alla tabella dell’assegno di sede.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel quadro della disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

  • art. 45, co. 5, d.lgs. n. 165/2001

    invocato come norma sul principio di parità di trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale fonte eurounitaria del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    la clausola 4, punto 1, è stata applicata come base del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato.

  • clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    interpretata nel senso che impone il riconoscimento ai supplenti non residenti degli stessi assegni di sede e benefici spettanti ai docenti di ruolo, in assenza di ragioni oggettive.

  • art. 640 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato tra le fonti della disciplina del trattamento del personale scolastico all’estero.

  • artt. 77 ss. CCNL Comparto scuola del 29.11.2007

    richiamati nel motivo di ricorso come parte della disciplina collettiva rilevante.

  • art. 106 CCNL Comparto scuola del 29.11.2007

    richiamato nel motivo di ricorso come parte della disciplina collettiva rilevante.

  • art. 5 d.lgs. n. 62/1998

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla normativa sul personale scolastico all’estero.

  • art. 27 d.lgs. n. 62/1998

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla normativa sul personale scolastico all’estero.

  • legge n. 10/2011

    richiamata nel motivo di ricorso tra le fonti della disciplina applicabile.

  • art. 16 CCNIE del 24.2.00

    richiamato nel motivo di ricorso come fonte collettiva pertinente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per giustificare il rinvio motivazionale alle precedenti pronunce di legittimità, data l’univocità dell’orientamento.

  • CGUE 20 giugno 2019, C-72/18

    menzionata come precedente eurounitario che interpreta la clausola 4 dell’Accordo quadro in senso favorevole alla parità di trattamento.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico all’estero, gli assegni aggiuntivi di sede e gli altri benefici economici connessi allo svolgimento del servizio devono essere riconosciuti ai lavoratori a termine nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, quando la funzione dell’emolumento è compensare il disagio derivante dall’assegnazione all’estero.
  • Ai fini della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diverso inquadramento contrattuale o il mancato superamento del concorso per l’accesso ai ruoli non costituiscono, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico deteriore per il lavoratore a termine, se le prestazioni richieste sono sostanzialmente comparabili.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già consolidato un principio di diritto su una questione, il giudice può richiamare le precedenti decisioni conformi e, in presenza di orientamento univoco, cassare la sentenza impugnata con rinvio per il riesame alla luce di quel principio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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