Cassazione Civile, Sentenza n. 35928/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Arzillo impugnava avvisi di accertamento notificati come ex socio di Europa E-Commerce S.r.l. (società cancellata dal registro imprese) per il 2007, che recuperavano a tassazione costi correlati a fatture ritenute per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da Data Plus S.r.l. Il contribuente sollevava 13 motivi di cassazione tra cui: vizio di motivazione del giudice di merito, errata applicazione ratione temporis di norme novellate, insufficienza di prove circa l\'esistenza e l\'inesigibilità dei debiti tributari, mancata individuazione della precisa qualifica contestata (liquidatore, amministratore o socio), violazioni di competenza territoriale e vizi di ultrapetizione riguardo all\'applicazione dell\'art. 2495 c.c. vs art. 60-bis DPR 633/1972.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo n. 12 (difetto di motivazione: la C.T.R. ha espresso affermazioni assertive e generiche, senza indicare gli elementi di fatto a supporto né la precisa qualifica attribuita ad Arzillo), ha rigettato i motivi n. 5, 8 e 9 e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata al giudice di merito per un nuovo esame. La Corte ha inoltre disposto che nel rinvio si tenga conto delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36, d.P.R. 29.9.1973 n. 602
La Corte richiama che l\'applicazione dell\'art. 36 richiede un accertamento di fatto sulla qualifica del soggetto (liquidatore, amministratore o socio) e, per la responsabilità del socio, la prova che questi abbia ricevuto denaro o altri beni sociali negli ultimi due periodi d\'imposta precedenti alla messa in liquidazione.
art. 60-bis, d.P.R. 26.10.1972 n. 633
Norma che disciplina la responsabilità solidale del cessionario per Iva in caso di cessioni a prezzi inferiori al valore normale; la Corte rileva che la sua applicazione deve essere specificamente dedotta e dimostrata, e che la C.T.R. aveva comunque affrontato la questione nell\'appello, ma la carenza motivazionale ha reso necessario il rinvio.
Riferimento impiegato dalla C.T.R. per qualificare responsabilità di soci/liquidatori; la Corte osserva che l\'uso di tale norma richiede chiara individuazione del titolo di responsabilità e della base fattuale, che qui è mancata.
Fondamento del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di nullità per vizio di motivazione ai sensi di questa norma (in particolare n. 4) e ha cassato la sentenza per carenza motivazionale.
art. 12 delle Preleggi
La giurisprudenza di legittimità richiede che la motivazione sia percepibile e renda comprensibile il ragionamento del giudice; la Corte richiamando tali principi ha ritenuto la motivazione della C.T.R. "apparente" e insufficiente.
d.lgs. n. 546/1992 (art. 36 e richiamate)
Norme processuali tributarie citate in relazione ai vizi di procedimento e d\'omessa pronuncia; la Corte ha esaminato alcune eccezioni procedurali ma le ha in gran parte rigettate o dichiarate assorbite, concentrandosi sul difetto motivazionale.
Massime di principio
- Quando l\'amministrazione fiscale chiede responsabilità a carico di ex soci/liquidatori/amministratori, deve indicare chiaramente la qualifica contestata e fornire elementi di fatto a supporto: il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni generiche.
- Per ritenere il socio responsabile ai sensi dell\'art.36 d.P.R. 602/1973 occorre dimostrare che il socio abbia ricevuto denaro o altri beni sociali nei due periodi d\'imposta precedenti alla messa in liquidazione; senza questa prova la responsabilità sussidiaria del socio non sussiste.
- L\'applicazione dell\'art. 60-bis DPR 633/1972 (responsabilità ai fini IVA del cessionario) richiede che siano provate le condizioni specifiche previste dalla norma (cessionI a prezzi inferiori al valore normale): non è ammissibile un\'attribuzione automatica senza adeguata istruttoria.
- L\'ufficio deve accertare l\'esistenza di crediti tributari certi ed esigibili e la loro mancata soddisfazione nelle attività di liquidazione prima di pretendere responsabilità personali da liquidatori o soci.
- Le sentenze di merito devono contenere una motivazione comprensibile e collegare i fatti alle norme applicate: la mancanza di motivazione sostanziale è motivo di cassazione e rinvio.
- Questioni procedurali (competenza territoriale, giudicato interno, ultrapetizione) vanno sollevate e documentate chiaramente nel corso del processo; tuttavia la carenza di motivazione del giudice può assorbire o rendere improduttivi altri motivi di impugnazione.
- In situazioni similari, il contributo probatorio a carico dell\'Amministrazione (documenti che dimostrino attività sociali, movimentazioni, pagamenti o distribuzioni effettuate) è essenziale per sostenere la responsabilità personale dei soggetti collegati alla società estinta.
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