Cassazione Civile, Ordinanza n. 21318/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, il valore di un immobile strumentale ceduto il 17/12/2012 da una società di leasing a una società acquirente, assumendo un valore superiore a quello dichiarato nell’atto. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto, e la commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento ritenendo che, in presenza di cessione soggetta a IVA, non fosse consentita la rettifica del valore anche ai fini ipocatastali e che non potessero coesistere valori diversi per le diverse imposte gravanti sul medesimo atto. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina delle imposte ipotecaria e catastale e del testo unico dell’imposta di registro, sostenendo che, per i trasferimenti di immobili strumentali, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale va determinata sul valore venale del bene e non sul solo corrispettivo pattuito, senza che assuma rilievo il fatto che la cessione sia soggetta a IVA; la società resistente replicava richiamando la pretesa necessaria corrispondenza tra base imponibile dell’imposta principale e base imponibile delle imposte ipocatastali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di rettifica e liquidazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per l’evoluzione interpretativa della materia; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 2, commi 1 e 2, 10, comma 1, 13, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990
Le imposte ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di immobili strumentali, vanno applicate in misura proporzionale secondo la disciplina speciale richiamata, indipendentemente dall’assoggettamento a IVA del trasferimento.
artt. 40, 51, comma 3, e 52, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
La normativa dell’imposta di registro è richiamata quale parametro sistematico, ma non impedisce di determinare la base imponibile ipocatastale sul valore venale del bene nei trasferimenti di immobili strumentali.
art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
Ha introdotto la previsione espressa che assoggetta a imposte ipotecaria e catastale proporzionali anche le cessioni di immobili strumentali assoggettate a IVA.
art. 35, comma 10-ter, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
Per le volture e trascrizioni relative a cessioni di immobili strumentali, anche se soggette a IVA, le aliquote ipotecaria e catastale sono ridotte della metà in presenza dei soggetti indicati dalla norma.
art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972
Il richiamo serve a identificare la categoria degli immobili strumentali, rilevante anche se le cessioni sono assoggettate a IVA.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990
È stata disattesa la tesi secondo cui imporrebbe una necessaria coincidenza tra base imponibile dell’imposta principale e base imponibile ipocatastale.
Cass., Sez. 5, n. 8511 del 16/03/2022
È richiamato come precedente conforme: per gli immobili strumentali le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale anche se la cessione è soggetta a IVA.
Cass. n. 17284 del 13/07/2017
Precedente conforme sulla applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale ai trasferimenti di immobili strumentali, indipendentemente dall’IVA.
Cass. n. 4861 del 2020
Precedente conforme richiamato a sostegno della stessa interpretazione.
Cass. n. 6406 del 2014
Il precedente invocato dalla contribuente viene letto come non incompatibile con la soluzione accolta, poiché ammette che la base imponibile dell’imposta principale e quella ipocatastale non coincidano perfettamente.
Massime di principio
- In tema di imposte ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di immobili strumentali la base imponibile va determinata secondo il valore venale del bene e non in base al solo corrispettivo pattuito tra le parti.
- L’assoggettamento della cessione a IVA non impedisce l’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale quando la disciplina speciale lo preveda espressamente per gli immobili strumentali.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera come criterio dirimente per escludere la rettifica della base imponibile ipocatastale nei trasferimenti di immobili strumentali, in presenza di norme speciali derogatorie.
- Le imposte ipotecaria e catastale hanno una propria autonomia funzionale rispetto all’imposta principale d’atto, sicché la loro base imponibile non deve necessariamente coincidere in modo perfetto con quella dell’imposta collegata all’atto.
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