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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva richiesto all’agente della riscossione gli estratti di ruolo relativi a numerose cartelle di pagamento e a due accertamenti esecutivi, quindi aveva proposto ricorso deducendo l’omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, nonché la prescrizione e la decadenza dell’azione esattiva. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile, ma in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con declaratoria di nullità di alcune cartelle e di alcuni avvisi per omessa notifica e inammissibilità per il resto. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, la violazione delle norme sull’impugnabilità degli estratti di ruolo e sostenendo che il ricorso originario fosse inammissibile perché rivolto contro estratti di ruolo non autonomamente impugnabili, oltre a rilevare che gli atti presupposti risultavano ritualmente notificati; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle risultanze documentali circa la notifica a mani di due cartelle.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo motivo e la restante censura interna al primo. Ha affermato che, alla luce dello ius superveniens introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, che devono essere specificamente allegati e dimostrati dal debitore. Nel caso concreto non risultava allegato alcun pregiudizio rientrante in tali ipotesi, né iniziative di riscossione idonee a fondare l’azione. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., con dichiarazione che il ricorso originario non poteva essere proposto. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per effetto dello ius superveniens, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il regime di impugnazione degli atti tributari, in coordinamento con la disciplina sull’impugnabilità degli estratti di ruolo.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai termini e ai presupposti dell’impugnazione degli atti della riscossione e degli atti presupposti.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi" previsti dalla norma

    La norma, come modificata, seleziona tassativamente i casi in cui il debitore ha un interesse ad agire immediato contro ruolo o cartella invalidamente notificata; fuori da tali casi l’azione è inammissibile ab origine. La disposizione si applica ai processi pendenti ed incide sulla decisione fino al momento della pronuncia.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Norma di conversione che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, novellando la disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    Legge di conversione che ha recepito la modifica normativa sul comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato come uno dei casi tassativi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante per l’impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come ipotesi tassativa in cui l’iscrizione a ruolo può produrre un pregiudizio che legittima l’azione diretta.

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato nel novero delle ipotesi tassative di pregiudizio che consentono l’impugnazione diretta.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del ricorso per cassazione dedotto per la denuncia di violazioni processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa erronea valutazione delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’asserito travisamento del materiale probatorio documentale.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato quale strumento per il deposito documentale in cassazione ai fini della dimostrazione dello specifico interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio la sentenza quando la causa non poteva essere proposta, essendo l’azione originaria inammissibile ab origine.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale della nuova disciplina sono richiamate come già ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale immediata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge, nei quali il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate.
  • La disciplina sopravvenuta sul comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche ai processi pendenti e incide sull’interesse ad agire fino alla decisione, potendo condurre all’inammissibilità originaria dell’azione impugnatoria.
  • Quando l’azione è proposta fuori dai casi tassativi di diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata, il giudice deve dichiarare che la causa non poteva essere proposta e cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • Le ipotesi che consentono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate in via analogica o estensiva.
  • La mancata allegazione di uno specifico pregiudizio tipizzato dalla norma impedisce di radicare l’interesse ad agire, anche se il contribuente deduca vizi di notifica o contestazioni sulla riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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