Cassazione Civile, Ordinanza n. 32837/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia di merito traeva origine dalla domanda risarcitoria proposta da un automobilista contro la Regione Abruzzo per i danni subiti dal proprio veicolo a seguito dell'urto con un cinghiale avvenuto su una strada regionale. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale, in appello, aveva confermato la condanna della Regione, ritenendo applicabile la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in relazione alla fauna selvatica, in ragione del ruolo dell'ente quale soggetto preposto al controllo della fauna e della mancata effettiva messa a disposizione delle Province dei mezzi necessari. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il provvedimento non specifica il contenuto sostanziale del motivo perché la Corte si è arrestata a una questione processuale preliminare: la notifica del ricorso non si era perfezionata, poiché il destinatario della notificazione a mezzo posta risultava irreperibile all'indirizzo indicato. La ricorrente non ha poi rinnovato validamente la notificazione entro il termine di impugnazione. L'intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso per cassazione non si fosse perfezionata e che non fosse possibile ordinare la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., perché si era in presenza non di una nullità ma di una inesistenza della notifica, essendo l'atto stato semplicemente restituito al mittente. Ha inoltre osservato che non era intervenuta alcuna successiva rinnovazione utile e che, in ogni caso, il termine per impugnare era ormai decorso ampiamente, rendendo impossibile qualsiasi sanatoria ex tunc. In applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ha dato atto anche dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Non vi è stata statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
Nel merito della causa sottostante è richiamato quale criterio di responsabilità applicabile ai danni cagionati dalla fauna selvatica, in luogo dell'art. 2052 c.c.
È escluso, nel giudizio di merito richiamato in sentenza, come base della responsabilità per i danni da fauna selvatica.
art. 19, legge 11 febbraio 1992, n. 157
Individua la Regione quale ente preposto al controllo della fauna selvatica, rilevante ai fini della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici.
art. 48, legge reg. Abruzzo 17 novembre 2004, n. 41
È richiamato per la delega alle Province delle funzioni sul controllo della fauna, ma la delega non esclude, secondo il giudice di merito, la responsabilità della Regione per mancata effettiva dotazione di mezzi.
Ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
La Corte esclude la possibilità di rinnovazione della notifica perché la fattispecie integra inesistenza e non mera nullità della notificazione.
È richiamato per individuare il domicilio per la notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario.
È richiamato nel combinato disposto con l'art. 330 c.p.c. per la corretta destinazione della notificazione presso il domicilio eletto.
art. 17 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
È richiamato per il criterio del domicilio professionale del procuratore esercente nella circoscrizione interessata.
art. 68 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
È richiamato per la sede dell'ufficio del procuratore quale luogo rilevante per la notificazione.
art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
È richiamato per l'elezione legale del domicilio presso la cancelleria della corte d'appello quando il difensore esercita fuori circoscrizione e non elegge domicilio nella circoscrizione del giudice adito.
È richiamato quale norma che impone l'indicazione dell'indirizzo PEC negli atti di parte, ove dovuta la notificazione telematica.
È richiamato, per il giudizio di cassazione, come norma che impone l'indicazione della PEC del difensore se comunicata all'ordine.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione che si arresti alla mera restituzione dell'atto al mittente, senza effettiva ricezione da parte del destinatario, integra inesistenza della notificazione e non mera nullità; in tal caso non è applicabile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Quando la mancata notificazione dell'impugnazione è imputabile al notificante, la rinnovazione è utile solo se interviene entro il termine per impugnare; se il termine è decorso, l'impugnazione resta inammissibile.
- Se la mancata notifica dipende da un errore non imputabile al notificante, la ripresa del procedimento notificatorio può avere effetto dalla data della prima attivazione solo se la parte si attiva con immediatezza e tempestività, secondo un parametro rigoroso di diligenza processuale.
- Nel caso di notificazione dell'impugnazione a un difensore domiciliatario che eserciti fuori dalla circoscrizione del giudice adito, opera il domicilio legale presso la cancelleria della corte competente, salvo l'eventuale indicazione di PEC; il mancato invio al domicilio corretto rende imputabile al notificante l'esito negativo.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di notifica comporta il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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