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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25343/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia riguarda uno scioglimento di comunione ereditaria tra fratelli. Un fratello aveva chiesto la divisione di beni asseritamente caduti in successione legittima della madre; l'altro fratello aveva eccepito l'esistenza di un testamento e aveva sostenuto che la successione dovesse essere regolata da tale titolo, contestando inoltre alcune statuizioni su affitto di fondo, canoni, frutti e querela di falso. In appello la divisione era stata confermata sul presupposto che il testamento fosse stato allegato tardivamente e che la domanda di divisione implicasse accettazione tacita della qualità di erede del richiedente. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla devoluzione ereditaria e sull'onere della prova per avere i giudici esaminato la divisione senza considerare il testamento; 2) violazione delle norme processuali sulle preclusioni per aver ritenuto che la delazione testamentaria dovesse essere fatta valere come eccezione tempestiva; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme successorie per aver equiparato la domanda di divisione a una petitio haereditatis e riconosciuto la qualità di erede legittimo; 4) violazione delle norme sulla divisione ereditaria e sul testamento per non aver attribuito rilievo al testamento pubblicato; 5) violazione delle preclusioni processuali per aver ammesso domande nuove della coobbligata costituitasi tardivamente; 6) omesso esame di un motivo di appello relativo al fatto che non si poteva presumere la comproprietà prima dell'accertamento della caduta in successione del bene; 7) difetto di interesse alla querela di falso proposta contro una dichiarazione sostitutiva con cui era stata attestata l'inesistenza di testamento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi cinque motivi, assorbito il sesto e infondato il settimo.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha affermato che, una volta dedotta una successione legittima, la successiva allegazione di un testamento non integra domanda nuova e deve essere esaminata, perché il titolo testamentario prevale sulla disciplina legale senza mutare il petitum della divisione ereditaria. Ha inoltre stabilito che la domanda di divisione proposta in giudizio non può essere usata per superare le preclusioni in tema di riconvenzionali: la parte tardivamente costituita, decaduta dal potere di proporre riconvenzionali, non può introdurre nuove domande mediante memorie successive. È stata invece confermata l'assenza di interesse alla querela di falso contro la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, poiché tale dichiarazione non ha fede privilegiata sul titolo successorio e il testamento, se esistente, prevale comunque sulla successione legittima. Il giudice di rinvio dovrà quindi esaminare il testamento e le conseguenze sulla divisione, nonché provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 457 c.c.

    la successione si devolve per legge o per testamento e la successione legittima opera solo in mancanza, totale o parziale, di quella testamentaria

  • art. 713 c.c.

    richiamato in tema di divisione ereditaria, con conseguente necessità di considerare il titolo successorio effettivo

  • art. 734 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del testamento nella divisione dei beni ereditari

  • art. 2697 c.c.

    invocato per la ripartizione dell'onere probatorio sulla qualità di erede e sul titolo della comunione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato sia in relazione all'interesse ad agire sia al difetto di interesse alla querela di falso

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato sulle preclusioni del convenuto nel rito applicabile ratione temporis

  • art. 167 c.p.c.

    nel testo applicabile, precludeva alla convenuta tardivamente costituita la proposizione di riconvenzionali

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulle preclusioni difensive del convenuto

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    nel testo applicabile consentiva solo precisazione e modificazione di domande ed eccezioni già proposte, non nuove domande

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma i motivi principali sono stati accolti per l'erronea applicazione delle regole successorie e processuali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omesso esame delle risultanze istruttorie e dell'accertamento del titolo successorio

  • art. 459 c.c.

    richiamato in tema di acquisto della qualità di erede e di delazione ereditaria

  • art. 483 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di accettazione con beneficio e disciplina successoria, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva

  • art. 483 c.p.

    citato nel motivo relativo alla falsa dichiarazione, ma non decisivo ai fini della decisione

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha effetti solo nei rapporti con la P.A. e non attribuisce fede privilegiata sul titolo successorio

Massime di principio

  • Nella divisione ereditaria, la successiva deduzione di un testamento non integra domanda nuova se non altera il petitum dei beni da dividere né la causa petendi fondata sulla comunione ereditaria; il titolo testamentario prevale sulla successione legittima e deve essere esaminato anche se allegato in corso di causa.
  • Le modalità di delazione dell'eredità costituiscono una diversa qualificazione del medesimo rapporto successorio e non domande autonome: la parte può adattare la domanda di divisione alle sopravvenienze processuali, ma il giudice deve verificare il titolo effettivamente regolatore della successione.
  • Le preclusioni processuali impediscono al convenuto tardivamente costituito di introdurre nuove domande riconvenzionali mediante memorie successive: il potere di precisazione e modificazione ex art. 183 c.p.c. non consente di aggirare una decadenza già maturata.
  • La domanda di divisione ereditaria non equivale, di per sé, a una petitio haereditatis tale da rendere superfluo l'accertamento del titolo successorio quando venga in rilievo un testamento.
  • La querela di falso richiede un interesse concreto a neutralizzare un documento dotato di fede privilegiata; non sussiste interesse a colpire una dichiarazione sostitutiva sull'assenza di testamento, poiché essa non vincola il giudice sul titolo della successione e non prevale sul testamento eventualmente esistente.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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