Cassazione Civile, Ordinanza n. 05802/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Lo straniero ricorreva per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Torino che aveva convalidato il suo trattenimento presso il CPR, disposto in conseguenza di un decreto di respingimento fondato sull'asserito ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera e sulla mancata richiesta di protezione internazionale. Con il primo motivo deduceva la nullità del provvedimento per motivazione apparente, lamentando che il giudice di pace non aveva risposto alle specifiche censure difensive sulla manifesta illegittimità del respingimento presupposto. Con il secondo motivo deduceva la violazione delle norme interne ed europee in materia di frontiera e asilo, sostenendo che il respingimento fosse illegittimo perché non gli era stata previamente fornita l'informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; il foglio notizie, in assenza di tale informativa, sarebbe stato inutilizzabile e dagli atti non risultava prova della somministrazione dell'avviso, né orale né scritto, né la scheda informativa prevista dalla direttiva. Lamentava quindi che il giudice di pace avesse convalidato il trattenimento senza verificare tale presupposto essenziale.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti fondati. Ha affermato che l'art. 10-ter T.U. immigrazione impone un'informativa completa ed effettiva sulla protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito, anche quando lo straniero non abbia manifestato spontaneamente l'intenzione di chiedere asilo. Ha inoltre ribadito che, in sede di convalida del trattenimento, il giudice deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto e, in base al diritto UE, anche d'ufficio l'eventuale insussistenza di condizioni di legittimità del trattenimento. Ritenendo che il giudice di pace avesse omesso tale verifica e che il trattenimento non fosse stato validamente prorogato nei termini, la Corte ha cassato il decreto senza rinvio, decidendo nel merito. Quanto alle spese, ha escluso la regolazione in favore del difensore o contro l'Amministrazione, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la mancata rilevanza della richiesta di distrazione come rinuncia al beneficio.
Norme richiamate
viene invocato quale parametro di deduzione dei vizi di nullità processuale e di violazione di legge in cassazione.
richiamato in relazione all'omessa risposta alle censure difensive e al vizio di motivazione apparente.
richiamato dal giudice di pace quale base del trattenimento e, in cassazione, quale norma da coordinare con il controllo sulla legittimità del respingimento presupposto.
disciplina il trattenimento; la Corte ribadisce che il giudice della convalida deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo e, in chiave costituzionalmente e unionale orientata, la legalità del trattenimento.
art. 15 direttiva 2008/115/CE
richiamato come parametro europeo sul controllo giurisdizionale del trattenimento e sulla regolarità della procedura di rimpatrio.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione non apparente dei provvedimenti giurisdizionali.
richiamato insieme all'art. 10-ter in relazione alla disciplina del respingimento e degli obblighi informativi verso lo straniero.
interpretato nel senso che impone un'informativa completa ed effettiva a tutti gli stranieri condotti nei punti di crisi, indipendentemente da una precedente manifestazione di volontà di chiedere asilo.
Direttiva 2013/32/UE
richiamata in relazione al diritto di informazione sulla possibilità di richiedere protezione internazionale e alla validità dell'acquisizione delle dichiarazioni dello straniero.
art. 117 Cost.
evocato come parametro di conformazione dell'interpretazione della normativa interna alla giurisprudenza CEDU.
art. 5 CEDU
richiamato per affermare che la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare.
Direttiva 2013/33/UE
richiamata nel quadro del controllo di legalità del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.
Regolamento (UE) n. 604/2013
richiamato nel coordinamento tra trattenimento e procedure di protezione internazionale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamata per il controllo giurisdizionale effettivo sulla legalità del trattenimento.
artt. 13 co. 5 bis, 14 co. 4, 82, 83 comma 2, 133
richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione delle spese, con esclusione della distrazione quando la parte è ammessa al beneficio e la controparte è un'Amministrazione statale.
art. 8 direttiva 2013/32/UE
richiamato con riferimento alla scheda informativa che avrebbe dovuto accompagnare l'informazione sulla protezione internazionale.
solo implicitamente evocato nel tema della prova dell'avvenuta informativa, che la Corte pretende risulti dagli atti dell'amministrazione.
Massime di principio
- In sede di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve svolgere un controllo effettivo sulla legalità del provvedimento presupposto e può rilevarne incidentalmente la manifesta illegittimità quando essa incida sulla legittimità del trattenimento.
- L'obbligo di informare lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale è completo, effettivo e preventivo: non basta una formula generica nel provvedimento o nel verbale, ma occorre che dagli atti risultino tempi, modalità, lingua usata e, se del caso, la presenza di interprete o mediatore.
- Il silenzio dello straniero o una dichiarazione non univoca non possono valere come rinuncia alla protezione internazionale se non risulta che egli sia stato previamente e compiutamente informato dei propri diritti.
- Se il trattenimento è fondato su un decreto di respingimento o espulsione e viene dedotta una violazione dell'obbligo informativo o altra manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, il giudice della convalida deve esaminare tale questione prima di convalidare la restrizione della libertà personale.
- Quando la decisione impugnata è illegittima e il trattenimento non può più essere validamente prorogato per decorso dei termini, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito.
- La richiesta di distrazione delle spese non equivale, di per sé, a rinuncia al patrocinio a spese dello Stato; il difensore non può disporre del diritto del proprio assistito.
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