Cassazione Penale, Sentenza n. 46556/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza dell'11/11/2021 che aveva respinto l'appello contro il rigetto dell'istanza di dissequestro dei beni sequestrati preventivamente relativi a reati ascritti (art. 11 D.Lgs. 74/2000 e art. 648-ter c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e omessa motivazione, sostenendo che precedenti pronunce avevano fatto cadere l'imputazione di autoriciclaggio (i fatti sarebbero anteriori all'entrata in vigore dell'art. 648-ter) e che altri reati erano stati dichiarati improcedibili per prescrizione; (2) violazione e erronea applicazione degli artt. 40 e 41 D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. in merito alla possibilità di affidare la gestione della società sequestrata a soggetti terzi rispetto all'amministratore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile: i mezzi di impugnazione potevano riguardare solo le questioni già devolute al giudice del merito e oggetto dell'istanza di dissequestro; invece il ricorso ha sollevato elementi e censure non presentate in precedenza (fra cui la presunta difformità rispetto a precedenti pronunce della Cassazione), rendendolo inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p. Il secondo motivo era di merito e attinente alla valutazione del giudice di merito (art. 104-bis disp. att. c.p.p.), non sindacabile in Cassazione per ragioni di legittimità. Perciò il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza è a motivazione semplificata.
Norme richiamate
Riferimento alla normativa sui reati fiscali in relazione ai fatti per i quali è stato disposto il sequestro; la Corte non ha analizzato nel merito la qualificazione dei reati, ma ha richiamato che la cassazione può sindacare solo questioni devolute.
Codice penale art. 648-ter (autoriciclaggio)
La questione dell'applicabilità dell'art. 648-ter (temporalità del reato rispetto all'entrata in vigore) era richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che tale censura non fosse stata adeguatamente devoluta ai giudici del merito nelle fasi precedenti e quindi non potesse fondare il ricorso per cassazione.
Norme sul sequestro e amministrazione giudiziaria delle imprese; il ricorrente censurava l'applicazione di tali norme in ordine all'affidamento della gestione societaria, ma la Corte ha considerato la questione come di merito e pertanto non idonea a fondare un vizio di legittimità per la Cassazione.
Disp. att. c.p.p. art. 104-bis
Riguarda la gestione dei beni sequestrati; la Corte ha ritenuto che i profili relativi all'affidamento della gestione della società fossero di competenza del giudice di merito, non della Corte di legittimità.
Codice di procedura penale art. 606, comma terzo
Norma che disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione manifestamente infondato o che solleva questioni non devolute; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare l'inammissibilità.
Codice di procedura penale art. 616
Prevede la condanna alle spese e le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo sulle questioni previamente devolute al giudice che ha deciso la richiesta di dissequestro; non si possono introdurre davanti alla Corte di legittimità nuovi argomenti non sollevati nei gradi precedenti.
- Le censure che attengono a fatti o a valutazioni di merito (es. scelta del giudice su chi debba gestire una società sequestrata) sono in genere devolute alla cognizione del giudice di merito e non costituiscono profili di legittimità sindacabili in Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze immediate: condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) valutata equitativamente dal giudice.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare, è essenziale che la strategia difensiva e le questioni giuridiche siano gia' chiaramente dedotte nei precedenti gradi di merito per non rischiare l'inammissibilità per difetto di devoluzione.
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