Cassazione Penale, Sentenza n. 46516/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Palermo (24/09/2019) per il reato di truffa. Il ricorrente deduceva violazione di norme e vizi di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità e al complessivo trattamento sanzionatorio, contestando la valutazione delle prove e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi non consentiti e per mancata specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero ricostruzioni alternative di fatti già e correttamente valutati dai giudici di merito e non documentassero "travisi decisivi". Non è stata pronunciata l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (la declaratoria di inammissibilità impedisce la rilevazione d'ufficio della prescrizione non dedotta). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa grave nella proposizione del ricorso, a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, 11.1, n. 137 del 2020 (come convertito)
Indicazione che il procedimento è stato svolto secondo le forme previste dalla disposizione normativa richiamata (norma di organizzazione procedurale collegata alle misure emergenziali), senza rilievo sul merito.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi consentiti per il ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero tra quelli di legge (ossia doglianze di natura fattuale o alternative) e quindi non ammessi.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione: i motivi devono indicare con chiarezza e precisione gli errori di diritto o gli afferenti travisamenti decisivi dei fatti, requisito qui ritenuto mancato.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.
Giurisprudenza: Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, Rv. 266818-01
Principio secondo cui l'inammissibilità totale del ricorso ostacola la rilevazione d'ufficio della prescrizione non dedotta nei motivi di ricorso: la Corte lo richiama per escludere la decisione sulla prescrizione.
Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di applicare una sanzione pecuniaria per la proposizione del ricorso che abbia determinato l'inammissibilità per colpa grave; la Corte ha liquidato una somma a titolo di pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia penale, respinge come inammissibili i ricorsi che sollevano doglianze di mera natura fattuale o che offrono una lettura alternativa delle prove già valutate dal giudice di merito: l'impugnazione deve indicare errori di diritto o travisamenti decisivi dei fatti.
- I motivi di ricorso devono rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; affermazioni generiche o ripetitive di censure già esaminate in sede di merito sono normalmente inammissibili.
- Se il ricorrente non deduce in motivi la prescrizione del reato, la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso impedisce alla Cassazione di rilevarla d'ufficio; pertanto, la prescrizione va sempre esplicitamente sollevata se si intende che venga valutata.
- La proposizione colpevole e negligente di un ricorso infondato può comportare sanzioni pecuniarie (liquidazione a favore della Cassa delle ammende) oltre alla condanna alle spese processuali.
- Per impugnare efficacemente una condanna per reati come la truffa è necessario documentare specifici travisamenti probatori o errori di diritto (ad es. violazioni delle regole di valutazione della prova, mancata considerazione di prove decisive), non limitarsi a una diversa lettura degli stessi elementi probatori.
- In fase di predisposizione del ricorso per cassazione, è fondamentale concentrare i motivi su punti determinanti e documentare in modo puntuale e probatorio gli errori asseriti per evitare l'inammissibilità.
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