Cassazione Penale, Sentenza n. 46518/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva parzialmente confermato la condanna del Tribunale di Velletri per tentata truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). Le censure principali erano: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo (si deduceva carenza di dolo, con richiamo all'art. 1811 c.c. in tema di comodato), mancato riconoscimento della desistenza dalla condotta (che avrebbe determinato la non punibilità) e richiesta di declaratoria di prescrizione intervenuta successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e per carenza di specificità ai sensi degli artt. 581, co.1 e 591, co.1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto che il ricorso riproponeva doglianze di merito già esaminate e correttamente disattese, configurando una mera rivalutazione fattuale senza dimostrare travisamenti decisivi. La Corte ha inoltre chiarito che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere esaminata la questione della prescrizione sopravvenuta. Per l'inammissibilità totale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta la colpa nella proposizione del ricorso, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata il fondamento della contestazione per tentata truffa aggravata; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato sulla base di dichiarazioni testimoniali, dichiarazioni del coimputato e documentazione (contratto falsificato) che attesterebbero la consapevolezza dell'illiceità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza del dolo (riferimento al comodato), ma la Corte di cassazione ha ritenuto che tale doglianza fosse una ri-argomentazione di merito e non idonea a dimostrare un vizio di diritto; quindi la norma non è stata considerata idonea a escludere l'elemento psicologico secondo la valutazione dei giudici del merito.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di ammissibilità del ricorso: la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo della specificità richiesta e proponesse doglianze non consentite.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Usato per motivare l'inammissibilità: le censure erano di natura fattuale o ricostruzione alternativa dei fatti, e quindi non rientrano tra i mezzi consentiti di impugnazione in Cassazione.
La Corte ha rilevato che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, non può essere pronunciata la causa di non punibilità (es. prescrizione) sopravvenuta dopo la sentenza impugnata, perché manca un valido rapporto di impugnazione.
Richiamato per disporre la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti o una diversa valutazione delle prove: tali censure di natura fattuale sono generalmente inammissibili se non è dimostrato un travisamento decisivo o una violazione di diritto.
- Le doglianze che riproducono profili già esaminati e disattesi dai giudici del merito, senza specificare errori di diritto, non superano i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
- La 'desistenza' dalla condotta è apprezzabile solo se l'agente effettivamente impedisce l'evento o l'esito del procedimento che aveva iniziato; un atto rettificativo intervenuto dopo che la condotta aveva già posto in moto l'iter erogativo può essere qualificato come semplice recesso e non come desistenza estintiva.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione verificatasi dopo la sentenza impugnata), perché manca un valido rapporto di impugnazione.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o carente per colpa può comportare, oltre alla condanna alle spese processuali, anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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