Cassazione Penale, Sentenza n. 46517/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma del 24/03/2021 sostenendo che, con riguardo al reato indicato nel capo B) della sentenza del Tribunale, vi sarebbe stata violazione di legge e vizi di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe esaminato i motivi di impugnazione effettivamente dedotti in appello. In pratica la ricorrente sostiene che l'atto di appello avrebbe comunque contenuto doglianze anche sul capo B) e che tali doglianze non sarebbero state valutate
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti: ha condiviso la valutazione della Corte di Appello secondo cui l'atto di appello originario contestava esclusivamente il reato di cui al capo A) e non il capo B), per cui le doglianze relative al capo B) formulate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, avendo determinato l'inammissibilità per colpa, è stata altresì condannata al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (convertito)
menzionata in epigrafe come forma procedurale seguita
indicazione che il procedimento si è svolto con le forme previste dall'art. 23, comma 8 del d.l. n.137/2020; si tratta di richiamo alle disposizioni procedurali speciali adottate nel periodo di riferimento
art. 646 c.p. e art. 61, comma 1, n. 11 c.p.
richiamati dalla Corte di appello nella qualificazione del fatto (capo A))
la Corte di appello ha qualificato il fatto ai sensi di tali norme e, per il capo A), ha dichiarato la non procedibilità per difetto di querela; la Cassazione si è limitata a considerare la portata dell'atto di appello rispetto a tali qualificazioni
richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità
il rito di cassazione prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
citata per il principio relativo alla colpa del ricorrente nella determinazione della inammissibilità
sulla base di quel precedente si può irrogare una sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità è imputabile a colpa della parte; qui la Corte ha applicato tale principio liquidando euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse doglianze o nuovi motivi che non siano stati dedotti negli scritti e nei mezzi di impugnazione precedenti: bisogna aver sollevato il motivo già in appello per poterlo esaminare in cassazione
- Se l'atto di appello contesta espressamente solo alcuni capi di imputazione, la verifica di legittimità si limita a quei capi; eventuali contestazioni riguardanti capi non impugnati sono irricevibili
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; se l'inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, il giudice può applicare anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale verificare che i motivi che si intendono far valere siano stati dedotti nelle sedi precedenti (tribunale/appello) e che l'impugnazione abbia coperto espressamente tutti i capi che si vogliono censurare
- La qualifica giuridica dei fatti effettuata in sede di merito (e la eventuale irriformabilità per assenza di impugnazione) può rendere definitivamente incensurabili determinate statuizioni se non tempestivamente e correttamente impugnate
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