Cassazione Penale, Sentenza n. 46519/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo (17/10/2018) per il reato ex art. 646 c.p.. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali (artt. 585, 591, 592 c.p.p.), sostenendo che il termine per proporre appello doveva decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito della motivazione, essendosi la motivazione depositata il 17/01/2019 (secondo il ricorrente) e quindi l'appello depositato il 05/03/2019 sarebbe tempestivo. Il secondo motivo invoca l'applicazione dell'art. 175 c.p.p. per rimessione in termini a causa della negligenza del difensore, sostenendo che la tardività sarebbe imputabile al comportamento del precedente avvocato e non al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: dall'esame degli atti è emerso che il Tribunale aveva dato lettura del dispositivo il 17/10/2018 e aveva indicato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; la motivazione è stata poi depositata il 07/01/2019 (correzione di un errore materiale dalla precedente indicazione 17/01/2019), quindi entro il termine indicato (scadenza del deposito 15/01/2019). Il termine di 45 giorni per proporre impugnazione è decorrente dal 15/01/2019 e si è quindi estinto il 01/03/2019; l'atto di appello è stato depositato il 05/03/2019, quindi tardivo e inammissibile. Quanto alla rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui il mancato o inesatto adempimento professionale del difensore (negligenza) non integra caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la rimessione in termini. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma incriminatrice relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; usata per identificare il fatto oggetto del processo.
art. 585 c.p.p.
Individua i termini e le modalità per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; dalla motivazione depositata decorre il termine per le impugnazioni, ai sensi delle lettere richiamate.
art. 591 c.p.p.
Norma richiamata nei motivi di impugnazione in tema di motivazione e decisione di merito; la Corte ha ritenuto insussistenti i profili di vizio dedotti.
art. 592 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla validità e sufficienza della motivazione; la Corte ha trovato la deduzione infondata.
art. 175 c.p.p.
Regola la rimessione in termine per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha interpretato che la negligenza o il mancato adempimento del difensore non costituiscono causa di forza maggiore idonea alla rimessione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e, se previsto, ad ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento delle spese e dell'ammenda di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il termine per proporre impugnazione decorre dalla data di scadenza indicata per il deposito della motivazione quando quest'ultima è stata depositata entro il termine fissato dal dispositivo; se il deposito avviene entro tale termine, il computo dei giorni per l'appello inzia dalla scadenza di quel termine.
- La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello se l'atto è depositato oltre il termine legale computato correttamente secondo le regole del c.p.p.
- La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è ammessa solo per cause di forza maggiore o caso fortuito; la negligenza, l'inadempimento o l'errore del difensore non costituiscono, di regola, causa idonea a giustificare la rimessione.
- Errori materiali di annotazione della data di deposito della motivazione possono essere corretti con ordinanza, ma la correzione non muta la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione se la data effettiva dimostra la tardività.
- In caso di inammissibilità del ricorso per tardività o per motivi processuali manifesti, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (ammende) se sussistono profili di colpa nella condotta.
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