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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46521/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (art. 644 c.p.) confermata in appello. Il ricorrente deduce: 1) violazione del diritto al contraddittorio e di artt. 512 c.p.p., 111 Cost. e art. 6 CEDU per l'uso, ai fini della condanna, della denuncia/dichiarazione della persona offesa LEMBATI acquisita fuori dal contraddittorio (LEMBATI deceduto prima del dibattimento) ritenendo necessaria l'escussione con incidente probatorio; 2) travisamento della prova e mancata valutazione di documentazione bancaria che proverebbe l'assenza dello stato di bisogno richiesto per l'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 c.p.; 3) motivazione contraddittoria e travisamento delle intercettazioni (intercettazione n. 52) e delle deposizioni dei testi (IMPELLIZZERI, AFENCHEVA), che non proverebbero la responsabilità penale del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità; gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati perché meramente reiterativi delle questioni già decise in appello o attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dello stato di bisogno dei giudici di merito e ha affermato il principio di autosufficienza documentale (il ricorrente non ha versato in cassazione la documentazione bancaria da lui richiamata). Infine è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità delle questioni sollevate per la prima volta in sede di legittimità; la Corte l'ha applicata per escludere alcune doglianze come nuove.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Disciplina l'ammissione di dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte ha ritenuto la contestazione sull'uso delle dichiarazioni del defunto come nuova in cassazione, non entrando nel merito.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sull'usura e relative aggravanti (comma 5, n.3): la Corte ha confermato che lo 'stato di bisogno' va valutato in senso relativo (impellente assillo che limita la libertà negoziale) e che i giudici di merito hanno correttamente applicato tale parametro.

  • art. 392 cod. proc. pen.

    Prevede l'incidente probatorio per acquisire le dichiarazioni quando necessario; la difesa aveva sostenuto che sarebbe dovuto essere utilizzato per escutere la persona offesa, ma la questione è stata considerata tardiva in cassazione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Consente al difensore di depositare memorie: la Corte ha esaminato la memoria ma ha ritenuto molte risultanze reiterative e non idonee a mutare l'esito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda accessoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto la doglianza formulata tardivamente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al diritto a un processo equo; la censura è stata considerata non ammissibile in Cassazione per le ragioni procedurali esposte.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili questioni di diritto o di fatto sollevate per la prima volta: le doglianze devono essere specificamente proposte nei gradi precedenti.
  • Le questioni di fatto (valutazione di testimonianze, intercettazioni, confronti fra versioni) sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità salvo il caso di travisamento manifesto e decisivo della prova.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di depositare in Cassazione la documentazione richiamata nel motivo (se si vuole che venga valutata la mancata considerazione della prova da parte dei giudici di merito).
  • Lo 'stato di bisogno' quale aggravante dell'usura va valutato in termini relativi: non richiede l'annullamento totale della libertà di scelta, ma l'esistenza di un impellente assillo che limita significativamente la libertà negoziale.
  • L'uso in giudizio di dichiarazioni rese da persona deceduta può sollevare profili di violazione del contraddittorio, ma tali censure vanno tempestivamente fondate nei gradi precedenti e, quando necessario, sostenute con l'uso degli strumenti procedurali (es. incidente probatorio) già in fase dibattimentale.

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