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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35359/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (importatore)

La controversia

Le società ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione di primo grado favorevole alle contribuenti. La lite nasceva da un avviso di accertamento doganale e da un conseguente atto sanzionatorio con cui l'Ufficio di Novara aveva rettificato il valore doganale di merci importate nel 2014 da fabbricanti extra UE, includendovi i diritti di licenza/royalties corrisposti dalla licenziataria alla titolare del marchio, con maggiori dazi e IVA all'importazione. I motivi del ricorso erano nove: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; 2) omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva/competenza territoriale dell'Ufficio; 3) violazione della disciplina unionale sul valore doganale; 4) omessa pronuncia su questioni relative al codice doganale comunitario; 5) omessa pronuncia sull'assenza dell'elemento soggettivo della sanzione e sull'obiettiva incertezza normativa; 6) omessa pronuncia sulla violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 7 d.lgs. 472/1997; 7) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997; 8) omessa pronuncia sulla asserita duplicazione dell'IVA e conseguente non debenza delle sanzioni; 9) violazione delle norme regolamentari doganali e dei canoni ermeneutici civilistici e presuntivi nella ricostruzione del contratto di licenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di CTR solo apparente e dunque nulla perché non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione. La CTR si era limitata a richiamare precedenti di legittimità e a dire di farne proprie le valutazioni, senza però svolgere un'autonoma analisi dei contratti di licenza e dei fatti della specifica annualità, né spiegare come ricorressero i presupposti per includere le royalties nel valore doganale e per confermare le sanzioni. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per denunciare nullità processuali e omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per le censure di omessa pronuncia

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione

  • art. 32, comma 1, lettera c), Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913

    prevede che al valore di transazione si aggiungano i corrispettivi e i diritti di licenza quando dovuti come condizione della vendita

  • art. 157, paragrafo 2, Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454

    stabilisce che il diritto di licenza si aggiunge al prezzo solo se si riferisce alle merci valutate e costituisce condizione di vendita

  • art. 159 Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454

    specifica i casi in cui il diritto di licenza relativo al marchio va incluso nel valore doganale

  • art. 160 Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454

    indica che, se il pagamento è dovuto a terzo, il requisito della condizione di vendita sussiste solo se il venditore o persona legata lo richiede

  • art. 87 Reg. UE 9 ottobre 2013 n. 952

    norma doganale unionale richiamata nel ricorso

  • art. 101 Reg. UE 9 ottobre 2013 n. 952

    norma doganale unionale richiamata nel ricorso

  • art. 220 codice doganale comunitario

    richiamato nel motivo di ricorso sulle questioni doganali

  • art. 239 codice doganale comunitario

    richiamato nel motivo di ricorso sulle questioni doganali

  • art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato in relazione alla legittimità e proporzionalità delle sanzioni

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria

  • artt. 143, par. 1, lett. e), 157, secondo comma, 159 e 160 Reg. (CEE) 2454 del 1993

    richiamati per i requisiti del controllo e del legame rilevante ai fini dell'inclusione delle royalties nel valore doganale

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per l'interpretazione del contratto di licenza

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per il ragionamento presuntivo sulla ricostruzione dei fatti

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato come criterio ermeneutico per leggere la riforma del vizio di motivazione

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette il controllo sulla decisione.
  • In tema di valore doganale, le royalties si aggiungono al prezzo delle merci importate solo se sono riferite alle merci valutate e costituiscono una condizione della vendita.
  • Per verificare la "condizione di vendita" occorre accertare in concreto se il venditore, o una persona ad esso legata, non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento del diritto di licenza.
  • L'inclusione delle royalties nel valore doganale richiede un accertamento fattuale specifico sui contratti di licenza, sui poteri di controllo del licenziante e sul legame economico tra licenziante, venditore/fabbricante e acquirente.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a richiamare precedenti astratti: deve verificare l'attualità e la corrispondenza dei fatti di causa ai presupposti richiesti dalla disciplina doganale unionale.
  • Quando viene denunciata una motivazione apparente, il vizio è deducibile come nullità della sentenza, perché si risolve in un difetto costituzionalmente rilevante dell'apparato motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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