Cassazione Civile, Ordinanza n. 29657/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia origina dalla vendita, da parte di un consorzio industriale, di alcuni terreni poi risultati in parte appartenenti al demanio collettivo del comune e quindi assoggettati a reintegra e a successiva sdemanializzazione di una porzione. La società ricorrente, succeduta a varie società acquirenti attraverso operazioni societarie e un conferimento di ramo d'azienda, ha chiesto al venditore la riduzione del prezzo ex artt. 1480 e 1484 c.c. e il risarcimento dei danni, sostenendo di essere titolare del credito derivante dalla garanzia per evizione e di essere subentrata nei rapporti contrattuali ai sensi degli artt. 2558 e 2559 c.c. Il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva; la corte d'appello ha confermato ritenendo che la compravendita di terreni non rientrasse nei contratti d'azienda o d'impresa e che, comunque, il credito alla riduzione del prezzo non fosse un credito maturato nell'esercizio dell'impresa né fosse sorto al momento del conferimento. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per non avere valutato la funzionalità all'impresa dei contratti di compravendita e la loro inclusione nel complesso aziendale conferito; 2) violazione degli artt. 1484, 2555, 2558 e 111 c.p.c., sostenendo che il subentro ex art. 2558 c.c. dovesse comprendere anche la posizione relativa alla garanzia per evizione; 3) violazione degli artt. 2555 e 2559 c.c., per avere escluso il trasferimento del credito alla riduzione del prezzo insieme all'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, correggendo il calcolo del termine ex art. 327 c.p.c. alla luce della sospensione feriale. Nel merito ha giudicato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza d'appello non era inesistente o apparente ma, al più, sintetica; inoltre la censura mirava a una diversa ricostruzione del fatto e a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Ha poi ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che l'art. 2558 c.c. opera per i contratti d'azienda e d'impresa ancora inesauriti, mentre i contratti di compravendita dei terreni avevano già esaurito le prestazioni; ha inoltre escluso che il credito alla riduzione del prezzo per evizione parziale, sorto solo con il provvedimento regionale del 2000, potesse rientrare nei crediti trasferiti ex art. 2559 c.c., perché non maturato nell'esercizio dell'impresa né esistente al momento del conferimento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare è stato calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini, con scadenza all'8 ottobre 2019 e non al 7 ottobre 2019.
Nel computo dei termini processuali si applica la regola di computazione richiamata per l'aggiunta del periodo di sospensione feriale.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
Il decorso dei termini processuali è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la mera insufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione per violazione dell'obbligo di motivazione nei limiti costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione è sindacabile solo se manca il minimo costituzionale richiesto dalla norma.
Richiamato come base della domanda di riduzione del prezzo per evizione parziale.
Richiamato come norma sulla riduzione del prezzo e sui rimedi del compratore in caso di evizione parziale.
La Corte lo richiama per delimitare l'azienda e per escludere che le semplici compravendite di beni entrino automaticamente nel fenomeno successorio aziendale.
Il subentro automatico del cessionario opera solo per i contratti d'azienda e d'impresa non esauriti e non per i contratti di compravendita di beni già eseguiti.
I crediti trasferiti con l'azienda sono solo quelli maturati nell'esercizio dell'impresa; non vi rientra il credito alla riduzione del prezzo per evizione sorto successivamente.
Richiamato dalla ricorrente quale obbligo del venditore di garantire l'acquirente per l'evizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 12 l. n. 1766 del 1927
Citato nel contesto della procedura di reintegrazione dell'uso civico.
art. 39 r.d. n. 332 del 1938
Citato nel contesto della procedura di reintegrazione dell'uso civico.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è consentito censurare la mera insufficienza argomentativa.
- Nel giudizio di legittimità non è ammessa una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La successione automatica nei contratti ex art. 2558 c.c. riguarda solo i contratti d'azienda o d'impresa a prestazioni corrispettive non ancora esauriti, e non si estende alle compravendite già eseguite di beni che entrano a far parte del patrimonio o del processo produttivo dell'impresa.
- Il trasferimento dei crediti ex art. 2559 c.c. presuppone crediti maturati nell'esercizio dell'impresa e già esistenti al momento del trasferimento dell'azienda; un credito sorto successivamente, in conseguenza di un evento sopravvenuto, non rientra nel trasferimento automatico.
- Quando la pretesa è fondata sulla garanzia per evizione parziale, occorre verificare con rigore sia la natura e la pendenza del rapporto al momento del trasferimento d'azienda, sia il momento in cui il credito alla riduzione del prezzo è effettivamente sorto.
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