Cassazione Civile, Ordinanza n. 33782/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il comune richiedeva il saldo IMU per l'anno 2013 su vari box auto posseduti da una società nel proprio territorio. La contribuente aveva sostenuto di rientrare nell'esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, deducendo che gli immobili non erano stati locati e che la loro messa a disposizione come supporto al servizio pubblico di parcheggio non equivaleva a locazione né alla percezione di canoni. La commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del comune, ritenendo provata la destinazione dei beni alla locazione sulla base della documentazione contabile e di una dichiarazione della società nel rendiconto di gestione. In cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 102/2013, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato i fatti e attribuito alla documentazione un significato che non aveva, oltre a non considerare che mancava prova di un corrispettivo di locazione; il comune resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato sulla ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che l'art. 2, comma 2, d.l. 102/2013 esenti dall'IMU solo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché permanga tale destinazione e i beni non siano comunque locati. Nel caso concreto, la messa a disposizione dei box per il servizio di parcheggio ha evidenziato un utilizzo incompatibile con la permanente destinazione alla vendita, facendo venir meno il presupposto dell'agevolazione. La Corte ha inoltre osservato che i motivi di ricorso miravano in sostanza a una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato del comune è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102
L'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita opera solo se permane tale destinazione e i beni non siano comunque locati; la diversa utilizzazione economica del bene esclude il beneficio.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato come base del presupposto impositivo IMU per i fabbricati, rispetto al quale l'agevolazione speciale del 2013 opera in deroga.
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamato quale disposizione che definisce il presupposto del tributo in relazione al possesso del fabbricato.
La Corte integra la motivazione della sentenza impugnata con la propria ricostruzione giuridica.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di onere della prova, ma la questione resta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- L'esenzione IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita richiede non solo la persistenza formale della destinazione, ma anche che il bene non abbia ricevuto una diversa destinazione economica incompatibile con la vendita.
- La messa a disposizione di un immobile per un servizio di parcheggio o per un'utilizzazione economica alternativa può essere sufficiente a escludere il beneficio fiscale, anche se non sia provato un canone di locazione in senso stretto.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle risultanze documentali; il ricorso che miri solo a questo è inammissibile sul punto.
- Quando il rigetto del ricorso principale definisce la controversia, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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