Cassazione Civile, Ordinanza n. 03197/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un precetto intimato sulla base di un assegno circolare. L'istituto di credito aveva proposto opposizione al precetto deducendo, da un lato, la mancanza di prova dell'asserito rifiuto indebito di pagamento e, dall'altro, l'ostatività al pagamento della normativa antiriciclaggio. Il giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sequestro penale del titolo azionato; il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione osservando che l'assegno era stato incassato dall'amministratore giudiziario all'esito del sequestro e delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 100, 156 c.p.c., 2697 c.c., 82 e 83 r.d. n. 1736/1933, sostenendo che non vi fosse cessazione della materia del contendere e che il giudice avrebbe dovuto esaminare il merito, rilevando la mancata prova dell'incasso del titolo; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5 c.p.c., lamentando che il sequestro del titolo era stato in parte revocato e in parte impugnato, sicché il giudizio andava sospeso per pregiudizialità; 3) violazione degli artt. 83 e 84 r.d. n. 1736/1933 e del d.lgs. n. 231/2007, per mancata spiegazione del rifiuto della banca di pagare l'assegno e per l'affermato obbligo di pagamento a vista; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per mancata compensazione delle spese nonostante il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non idonei a mutare l'orientamento consolidato. Ha ritenuto corretta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché il sequestro e poi la confisca del titolo avevano eliminato la ragione del contendere e privato l'assegno della qualità di titolo esecutivo. Ha inoltre affermato che il rifiuto di pagamento era giustificato dalla valutazione di operazioni sospette e dall'osservanza della normativa antiriciclaggio, non da circolari della Banca d'Italia. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e, nel caso, la soccombenza dell'impugnante risultava comunque prevalente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare l'esistenza dell'interesse alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
invocato nel primo motivo, ma la Corte non vi ha ravvisato un profilo decisivo idoneo a scardinare la decisione impugnata.
richiamato in tema di onere della prova, ma ritenuto non decisivo rispetto alla sopravvenuta perdita di efficacia del titolo.
art. 83 r.d. n. 1736 del 1933
richiamato per sostenere l'obbligo di pagamento a vista dell'assegno circolare.
art. 84 r.d. n. 1736 del 1933
richiamato insieme all'art. 83 della legge assegni per contestare il rifiuto di pagamento.
invocato nel secondo motivo per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia sulle conseguenze del sequestro.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti sul sequestro del titolo.
richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per contestare il vizio motivazionale relativo al sequestro e alla sua definitività.
base della declaratoria di inammissibilità, perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata.
richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite.
richiamato per chiedere la compensazione delle spese in ragione della pretesa reciproca soccombenza.
considerato come normativa antiriciclaggio cui l'istituto di credito si è conformato nel rifiutare il pagamento di operazioni sospette.
richiamato dalla Corte come base normativa degli obblighi di segnalazione e controllo sulle operazioni sospette.
art. 17 d.lgs. n. 231 del 2007
indicato dalla Corte come disposizione che impone gli adempimenti relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro.
art. 58 d.lgs. n. 231 del 2007
richiamato per evidenziare le sanzioni amministrative cui l'intermediario si espone in caso di inosservanza della disciplina antiriciclaggio.
applicato per la condanna del ricorrente per lite temeraria o condotta processuale abusiva.
applicato con condanna in favore della Cassa delle ammende per iniziativa processuale proposta senza la normale diligenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere confermata anche in assenza di una formale rinuncia delle parti quando, per effetto di un sopravvenuto sequestro o di una confisca, venga meno la ragione concreta della lite e l'interesse ad agire e a contraddire.
- Quando il titolo esecutivo viene privato della sua materialità giuridicamente rilevante per effetto di un provvedimento dell'autorità penale, viene meno anche la possibilità di azionarlo esecutivamente e l'obbligo di pagamento a vista non è più operante.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fondi su una causa sopravvenuta e assorbente come la confisca del titolo.
- In materia antiriciclaggio, il rifiuto di eseguire il pagamento o l'operazione può essere giustificato dalla valutazione di operazioni sospette e dall'osservanza degli obblighi di legge, non essendo decisiva l'eventuale evocazione di circolari amministrative.
- La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata concessione non richiede autonoma motivazione; la reciproca soccombenza non è configurabile in modo automatico su questioni processuali che non incidano sull'esito sostanziale della lite.
- L'inammissibilità del ricorso per contrasto con giurisprudenza consolidata può fondare, nei casi di manifesta inconsistenza e condotta processuale negligente, anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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