Cassazione Civile, Ordinanza n. 22319/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il provvedimento con cui l’Ufficio aveva sospeso il rimborso IVA richiesto per l’anno d’imposta 2018, per euro 864.283,79, facendo riferimento a carichi tributari pendenti relativi ad avvisi di accertamento già notificati. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento del provvedimento di sospensione; in appello l’Ufficio aveva visto respingere il gravame. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 38-bis d.P.R. 633/1972, 23 d.lgs. 472/1997 e 69, comma 6, r.d. 2440/1923, sostenendo che al momento della sospensione sussistevano i presupposti legittimanti la misura cautelare e che la successiva prestazione della garanzia ex art. 38-bis non poteva incidere sulla legittimità del provvedimento; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 29, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, e 68 d.lgs. 546/1992, sostenendo che esisteva un valido titolo per la riscossione, costituito dall’intimazione ad adempiere emessa in esecuzione di una precedente sentenza d’appello ormai irrevocabile. La Corte, tuttavia, ha rilevato che la controversia sulle pendenze fiscali poste a base della sospensione era stata definita con ordinanza precedente che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso contro il provvedimento di sospensione del rimborso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Ha precisato che l’interesse all’impugnazione deve permanere sino al momento della decisione e che, una volta definita con esito definitivo la controversia sulle pendenze fiscali che giustificavano la sospensione del rimborso, viene meno l’interesse processuale all’annullamento del provvedimento impugnato. Ha aggiunto che, in tale situazione, l’Ufficio competente dovrà adottare gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
disciplina la garanzia nel rimborso IVA; la Corte ne dà rilievo nel ricostruire la contestazione dell’Ufficio, ma decide il ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, non per il merito della legittimità della sospensione.
consente la sospensione del rimborso quando siano stati notificati atti di contestazione o provvedimenti di accertamento di maggiori tributi non definitivi; la Corte osserva che, una volta divenuta definitiva la contestazione, l’interesse all’impugnazione del provvedimento di sospensione viene meno.
art. 69, comma 6, r.d. n. 2440/1923
richiamato dall’Agenzia come norma a sostegno della sospensione del rimborso, ma non decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
richiamato come base del titolo di riscossione asseritamente sussistente; la Corte non esamina il merito della doglianza perché ritiene il ricorso privo di interesse sopravvenuto.
richiamato dall’Agenzia in relazione all’esecuzione della sentenza tributaria; anche su questo punto la decisione si arresta alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
l’interesse ad agire è qualificato come presupposto processuale che deve sussistere anche al momento della decisione; la sua sopravvenuta mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento formale per i motivi di ricorso per cassazione prospettati dalla ricorrente.
Massime di principio
- L’interesse ad agire o ad impugnare deve esistere non solo alla proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno in corso di causa, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non incide sulla validità originaria dell’atto impugnato né ne comporta automaticamente l’illegittimità, ma elimina il solo interesse processuale all’annullamento.
- In materia di sospensione del rimborso IVA, quando la contestazione o il presupposto cautelare posto a base della sospensione siano ormai definiti con esito definitivo, l’ufficio deve adottare gli atti consequenziali per la riscossione e non persiste un interesse attuale a contestare il provvedimento di sospensione.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse hanno effetti processuali diversi: la prima impedisce l’esame del merito per sopravvenuto venir meno della controversia, mentre la seconda elimina il merito stesso perché manca il presupposto dell’azione o dell’impugnazione.
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