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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00299/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su più censure: (i) vizio di motivazione e travisamento delle prove relativo alla detenzione di armi (sostegno che la detenzione fosse occasionale e che le armi fossero occultate in un veicolo non di sua proprietà/uso abituale); (ii) dedotta violazione per presunto assorbimento tra detenzione e porto di armi; (iii) vizio di motivazione circa la ricettazione per mancata prova della consapevolezza della provenienza illecita delle pistole e delle munizioni; (iv) vizio di motivazione e travisamento delle prove in relazione alla detenzione ai fini di spaccio e alla sussistenza dell'aggravante per "ingente quantità" (si deduce il ruolo di corriere occasionale, l'assenza di consapevolezza sul principio attivo e fattori attenuanti come precedenti risalenti); (v) violazione di legge e vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, per ritenuta eccessività della pena base (5 anni) senza motivazione specifica, in violazione dei principi di rieducazione e di commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi del ricorrente, in particolare il primo, il terzo e il quarto, reiterativi e generici e non confrontati con la motivazione del giudice di merito, che aveva fornito una spiegazione coerente e non illogica: Giammona era solo nell'autovettura dove erano nascoste le pistole e le munizioni; era stato osservato dal primo giudice un evidente nervosismo; la giurisprudenza di legittimità indica che il possesso di arma clandestina con matricola abrasata costituisce prova, salvo elementi contrari, della consapevolezza della provenienza illecita (ricettazione). Sulla qualificazione dell'aggravante per ingente quantità, la Corte ha richiamato il criterio delle Sezioni Unite (Biondi) e ha ritenuto che la consulenza tossicologica dimostrasse che il principio attivo superava ampiamente la soglia prevista dal D.M. 11/04/2006; non sono emersi elementi capaci di ridurre il disvalore. Quanto al presunto bis in idem (detenzione vs porto), la Corte ha rilevato che in primo grado era stata contestata e poi ascritta solamente la detenzione e che la sentenza di primo grado integra la motivazione della Corte d'appello (doppia conforme). Sulla pena, la Corte di Cassazione ha condiviso che la Corte di merito e il primo giudice avevano motivato la scelta ritenendo la condotta particolarmente grave e sintomatica di inserimento in circuiti criminali, giustificando la pena inflitta. Consegue condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento delle somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110

    artt. 81, comma 1; 23, comma 3; art. 29, comma 4 (seconda parte)

    La Corte ha applicato le norme in materia di armi per ritenere integrata la detenzione di armi clandestine; l'assenza di matricola è considerata indice di volontà di occultamento e, in mancanza di elementi contrari, implica consapevolezza della provenienza illecita

  • Codice penale

    Art. 697 richiamato in rapporto alle munizioni; art. 648 (ricettazione) interpretato nel senso che il possesso di arma con matricola abrasa può integrare, di per sé, la prova della ricettazione salvo prova contraria

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)

    art. 73, commi 1 e 4; art. 80, comma 2

    Applicazione della normativa sugli stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente la detenzione ai fini di spaccio e l'aggravante per ingente quantità sulla base del calcolo del principio attivo e del confronto con la soglia normativa

  • D.M. 11 aprile 2006

    tabella allegata (valori soglia in milligrammi e criterio delle 2.000 volte)

    Il D.M. fornisce i limiti quantitativi di riferimento; la Corte ha usato la tabella per determinare che il principio attivo rinvenuto superava ampiamente la soglia (2.000 volte il valore massimo) giustificando l'aggravante

  • Sez. U. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi) - giurisprudenza

    Principio richiamato: il mero superamento della soglia non determina automaticamente l'aggravante, ma quando la soglia è ampiamente superata e non emergono fattori compensativi il giudice di merito può configurarla; qui la consulenza ha dimostrato il superamento rilevante

  • Costituzione

    Il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena richiede motivazione specifica se si infligge una pena prossima al massimo edittale; la Corte ha ritenuto che tale motivazione sia presente nei giudizi di merito

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Richiamata in relazione ai criteri di proporzionalità e rieducazione nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto rispettati i principi invocati

  • Codice di procedura penale

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il possesso di un'arma clandestina con matricola abrasata costituisce, in assenza di elementi contrari, forte indizio della consapevolezza della provenienza illecita e può integrare la ricettazione
  • La mera circostanza che le armi siano occultate in un veicolo non di proprietà non esclude la responsabilità se l'imputato è trovato solo nel veicolo e sussistono elementi di riscontro (es. nervosismo, contesto della perquisizione)
  • Per l'aggravante dell'"ingente quantità" è necessario confrontare il principio attivo con le soglie della tabella del D.M. 11/04/2006 (criterio delle 2.000 volte); superamento significativo di tale soglia, non compensato da circostanze attenuanti provate, giustifica l'aggravante
  • Questioni di fatto o doglianze non sollevate nei gradi immediati (in particolare in appello) possono essere considerate inammissibili in Cassazione se il ricorrente non le ha dedotte tempestivamente
  • Motivi generici, ripetitivi o che non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità; la Corte richiede un confronto puntuale con il ragionamento dei giudici sottostanti
  • La determinazione della pena che si avvicina al massimo edittale richiede motivazione specifica con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato; la motivazione del giudice di primo grado può integrare quella della Corte d'appello (doppia conforme)

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