Cassazione Penale, Sentenza n. 00277/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sicchetti ha impugnato la conferma della condanna inflitta in grado di merito per reati tributari derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). Il ricorso, articolato in tre motivi, censurava: (1) la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione per accertamento basato su presunzioni tributarie e su elementi documentali senza riscontri investigativi diretti; (2) la carenza della prova dell'elemento soggettivo (dolo) per il reato contestato al capo d) (art. 10‑quater); (3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la presumibile eccessività della pena rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato relativo al capo d) (art. 10‑quater) per carenza di motivazione sull'elemento soggettivo e ha disposto rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la valutazione degli elementi indiziari documentali e delle anomalie (identità numeri fatture, errori aritmetici, posizione di evasore di Mazzaferro, mancanza di costi e iscrizioni INIZIO LAVORI ecc.) è stata ritenuta corretta e sufficiente per sostenere la responsabilità penale; il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena nella media edittale sono stati considerati insindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, che non è stata riscontrata.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2
La fattispecie punisce l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ricorda che rientrano nella norma sia l'inesistenza oggettiva che quella relativa (quantitativa o qualitativa) e che la fattura può rappresentare divergenza documentale rispetto alla realtà commerciale.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10‑quater
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
Riferito al capo d) del capo di imputazione; la Cassazione ha rilevato carenza motivazionale specifica in ordine all'elemento soggettivo (dolo) con conseguente annullamento e rinvio.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12
Norma richiamata in dispositivo per l'applicazione di circostanze aggravanti/attenuanti speciali previste dal d.lgs. 74/2000; la Corte ha confermato l'applicazione come disposto in primo grado.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili per genericità o per mancato confronto con tutte le rationes decidendi, mentre ha accolto il motivo relativo al mancato esame del dolo sul capo d).
codice penale - art. 133
Regola i criteri per la determinazione della pena e gli elementi rilevabili per le attenuanti generiche; la Corte ha sottolineato che il giudice di merito può motivare sinteticamente la scelta e che il diniego delle attenuanti è giudizio di fatto insindacabile salvo manifesta contraddittorietà.
codice penale - art. 62‑bis
artt. 133 e 62‑bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione della pena e all'applicazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto legittima la scelta discrezionale del giudice di merito nella misura inflitta.
decreto‑legge n. 137/2020 - art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020
Richiamato in ordine alle conclusioni rese dal Procuratore generale in Cassazione; non incide sul merito ma sulla partecipazione/posizione del Procuratore generale nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Le presunzioni tributarie possono avere valore indiziario nel processo penale, ma non bastano da sole: il giudice penale deve valorizzarle insieme a riscontri concreti e ad altri indizi 'gravi, precisi e concordanti'.
- Quando la motivazione del collegio di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente in Cassazione deve confrontarsi con l'intero apparato argomentativo; non è ammesso criticare solo una parte senza considerare argomentazioni poste altrove nella sentenza.
- La carenza di motivazione relativa all'elemento soggettivo (dolo) costituisce vizio che obbliga la Cassazione ad annullare e rinviare per nuovo giudizio su quel punto specifico.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è, in generale, sindacato limitatamente alla verifica di contraddittorietà o illogicità grave della motivazione; il giudice di merito può motivare anche in modo sintetico richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La quantificazione della pena entro la media edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente dettagliata, salvo che emerga arbitrio o ragionamento illogico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00272/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00273/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00274/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00279/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →