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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi di ricorso: 1) nullità per indeterminatezza del capo di imputazione (art. 429 c.p.p.): si censura che il capo 1) non indicava numeri/anno/fattura/soggetto della fattura inesistente e quindi violava il diritto di difesa; 2) insufficienza della prova in relazione all'art. 3 d.lgs. 74/2000: contestata la mancanza del 'quid pluris' e della prova dell'uso di mezzi fraudolenti (si contesta che la sola registrazione contabile non costituisca la fase prodromica ingannatoria); 3) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e alla declaratoria di prescrizione del capo 2) e confisca degli immobili: si deduce omessa motivazione della Corte d'appello sul punto e si chiede riforma della statuizione cautelare/confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il capo di imputazione è stato ritenuto formulato in modo "chiaro e preciso" con indicazione degli elementi strutturali e spazio-temporali (annotazioni in libro giornale e registro IVA, fattura riferita a operazione mai eseguita, ammontare degli elementi passivi e data di presentazione della dichiarazione), e la difesa ha avuto accesso agli atti di indagine consentendo pieno esercizio del contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile perché la specifica censura non era stata proposta nell'atto di appello; non si può introdurre in Cassazione un vizio non dedotto in grado di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di interesse: la dichiarata prescrizione del reato oggetto del capo 2) e la mancata titolarità dei beni in capo al ricorrente hanno reso inefficace la domanda impugnatoria rispetto alla confisca, per cui manca il vantaggio pratico necessario all'interesse ad impugnare. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nessuna riforma della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Il decreto che dispone il giudizio non è nullo per indeterminatezza quando il fatto è enunciato in forma "chiara e precisa": bastano gli elementi strutturali e spazio-temporali essenziali (luogo delle annotazioni contabili, natura della fattura inesistente, importi, data della dichiarazione) e la disponibilità degli atti di indagine che permettono il pieno esercizio della difesa.

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    La norma richiede l'uso di mezzi fraudolenti e una fase prodromica ingannatoria; la Corte ha trattenuto la valutazione sulla sussistenza di tali elementi al grado di merito, rilevando però che la censura sulla mancata prova non era stata proposta in appello e pertanto non era deducibile in Cassazione.

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Rinvio alla disciplina della estinzione per prescrizione: la Corte ha dato rilievo alla declaratoria di prescrizione del capo 2) da parte della Corte d'appello, circostanza che incide sul profilo dell'interesse ad impugnare la statuizione patrimoniale.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    La norma attiene alla confisca anche per equivalente; la Corte ha ritenuto che la contestazione della confisca richieda interesse concreto e adeguata contestazione in grado di merito, e che la difesa non abbia dimostrato la disponibilità dei beni in capo all'imputato né abbia adeguatamente motivato in appello.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per individuare le tipologie di motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). La Corte ha valutato i motivi secondo le distinzioni previste e ha dichiarato inammissibili quelli non correttamente proposti o tardivi.

  • art. 568 comma 4 e art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamate le regole sull'interesse ad impugnare e sulle condizioni di ammissibilità: l'interesse dev'essere concreto e attuale, ossia idoneo a determinare un vantaggio pratico mediante l'eliminazione della statuizione pregiudizievole.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso è inammissibile; la Corte l'ha applicato condannando Agati al pagamento delle spese.

  • art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020

    Norma processuale che consente al Procuratore generale di presentare conclusioni in Cassazione; il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per i criteri sulla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e ha fissato l'importo equitativo.

Massime di principio

  • Un capo di imputazione è valido se enuncia in modo chiaro e preciso gli elementi essenziali del fatto (natura dell'operazione, luogo delle annotazioni, importi, data rilevante) e se la difesa ha accesso agli atti di indagine per esercitare il contraddittorio; mancano dunque esigenze di iperdettaglio formale quando il materiale probatorio è disponibile.
  • In Cassazione non possono essere sollevati vizi o censure che non siano stati dedotti tempestivamente nel ricorso relativo al grado di merito; questioni nuove o non dedotte in appello sono inammissibili per tardività.
  • Per impugnare efficacemente una statuizione patrimoniale (es. confisca) occorre avere un concreto interesse all'impugnazione: se l'eliminazione della statuizione non produce un vantaggio pratico (es. reato prescritto, beni non nella disponibilità dell'imputato) l'impugnazione è priva di interesse e inammissibile.
  • Distinguere sempre il piano della contestazione formale del capo di imputazione dal piano della contestazione probatoria: l'incompletezza apparente dell'imputazione può essere superata dalla disponibilità e conoscenza degli atti di indagine che permettono la difesa.
  • Le impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate possono essere sanzionate con spese e provvedimenti equitativi (es. somme alla Cassa delle ammende); valutare la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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