Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: 1) nullità per indeterminatezza del capo di imputazione (art. 429 c.p.p.): si censura che il capo 1) non indicava numeri/anno/fattura/soggetto della fattura inesistente e quindi violava il diritto di difesa; 2) insufficienza della prova in relazione all'art. 3 d.lgs. 74/2000: contestata la mancanza del 'quid pluris' e della prova dell'uso di mezzi fraudolenti (si contesta che la sola registrazione contabile non costituisca la fase prodromica ingannatoria); 3) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e alla declaratoria di prescrizione del capo 2) e confisca degli immobili: si deduce omessa motivazione della Corte d'appello sul punto e si chiede riforma della statuizione cautelare/confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il capo di imputazione è stato ritenuto formulato in modo "chiaro e preciso" con indicazione degli elementi strutturali e spazio-temporali (annotazioni in libro giornale e registro IVA, fattura riferita a operazione mai eseguita, ammontare degli elementi passivi e data di presentazione della dichiarazione), e la difesa ha avuto accesso agli atti di indagine consentendo pieno esercizio del contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile perché la specifica censura non era stata proposta nell'atto di appello; non si può introdurre in Cassazione un vizio non dedotto in grado di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di interesse: la dichiarata prescrizione del reato oggetto del capo 2) e la mancata titolarità dei beni in capo al ricorrente hanno reso inefficace la domanda impugnatoria rispetto alla confisca, per cui manca il vantaggio pratico necessario all'interesse ad impugnare. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nessuna riforma della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 429 cod. proc. pen.
Il decreto che dispone il giudizio non è nullo per indeterminatezza quando il fatto è enunciato in forma "chiara e precisa": bastano gli elementi strutturali e spazio-temporali essenziali (luogo delle annotazioni contabili, natura della fattura inesistente, importi, data della dichiarazione) e la disponibilità degli atti di indagine che permettono il pieno esercizio della difesa.
art. 3 d.lgs. 74/2000
La norma richiede l'uso di mezzi fraudolenti e una fase prodromica ingannatoria; la Corte ha trattenuto la valutazione sulla sussistenza di tali elementi al grado di merito, rilevando però che la censura sulla mancata prova non era stata proposta in appello e pertanto non era deducibile in Cassazione.
art. 11 d.lgs. 74/2000
Rinvio alla disciplina della estinzione per prescrizione: la Corte ha dato rilievo alla declaratoria di prescrizione del capo 2) da parte della Corte d'appello, circostanza che incide sul profilo dell'interesse ad impugnare la statuizione patrimoniale.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
La norma attiene alla confisca anche per equivalente; la Corte ha ritenuto che la contestazione della confisca richieda interesse concreto e adeguata contestazione in grado di merito, e che la difesa non abbia dimostrato la disponibilità dei beni in capo all'imputato né abbia adeguatamente motivato in appello.
art. 606 cod. proc. pen.
Articolo richiamato per individuare le tipologie di motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). La Corte ha valutato i motivi secondo le distinzioni previste e ha dichiarato inammissibili quelli non correttamente proposti o tardivi.
art. 568 comma 4 e art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamate le regole sull'interesse ad impugnare e sulle condizioni di ammissibilità: l'interesse dev'essere concreto e attuale, ossia idoneo a determinare un vantaggio pratico mediante l'eliminazione della statuizione pregiudizievole.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso è inammissibile; la Corte l'ha applicato condannando Agati al pagamento delle spese.
art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020
Norma processuale che consente al Procuratore generale di presentare conclusioni in Cassazione; il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per i criteri sulla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e ha fissato l'importo equitativo.
Massime di principio
- Un capo di imputazione è valido se enuncia in modo chiaro e preciso gli elementi essenziali del fatto (natura dell'operazione, luogo delle annotazioni, importi, data rilevante) e se la difesa ha accesso agli atti di indagine per esercitare il contraddittorio; mancano dunque esigenze di iperdettaglio formale quando il materiale probatorio è disponibile.
- In Cassazione non possono essere sollevati vizi o censure che non siano stati dedotti tempestivamente nel ricorso relativo al grado di merito; questioni nuove o non dedotte in appello sono inammissibili per tardività.
- Per impugnare efficacemente una statuizione patrimoniale (es. confisca) occorre avere un concreto interesse all'impugnazione: se l'eliminazione della statuizione non produce un vantaggio pratico (es. reato prescritto, beni non nella disponibilità dell'imputato) l'impugnazione è priva di interesse e inammissibile.
- Distinguere sempre il piano della contestazione formale del capo di imputazione dal piano della contestazione probatoria: l'incompletezza apparente dell'imputazione può essere superata dalla disponibilità e conoscenza degli atti di indagine che permettono la difesa.
- Le impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate possono essere sanzionate con spese e provvedimenti equitativi (es. somme alla Cassa delle ammende); valutare la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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