Cassazione Penale, Sentenza n. 00274/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva vizio di motivazione sostenendo che l'opera realizzata (una tettoia) non richiedeva il permesso di costruire e rientrava nell'edilizia libera; inoltre obiettava la minima entità dell'intervento per escludere l'applicazione delle norme antisismiche (artt. 93 e 95 del DPR 380/2001) e reclamava l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p., nonostante l'assenza di abitualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la tettoia non possiede i requisiti della pertinenzialità e dell'autonomia strutturale richiesti per essere considerata elemento di arredo o pergotenda rientrante nell'edilizia libera. Richiamando la novella normativa (d.l. 29/05/2024, n.69 conv. legge 24/07/2024, n.105) ha richiamato i requisiti cumulativi della lett. b-ter dell'art. 6 DPR 380/2001 per l'edilizia libera e ha ritenuto che l'opera (circa 93 mq, altezza 2,20 m, struttura portante in tubolari di ferro, pluviale) esca da tale fattispecie e costituisca intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) DPR 380/2001. Quanto agli obblighi antisismici, la Corte ha ritenuto la censura generica e ha escluso l'esclusione per 'minima rilevanza' dato il consistente impatto dell'opera. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la rilevante consistenza dell'abuso e le plurime violazioni. Ha disposto la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in conformità con la giurisprudenza costituzionale richiamata).
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 6, comma 1, lett. b-ter
le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
La Corte interpreta la lett. b-ter come norma che definisce una fattispecie di edilizia libera soggetta a requisiti cumulativi (finalità di sola protezione, materiali e struttura mobili o regolabili, addossamento, assenza di spazio stabilmente chiuso, impatto visivo limitato). La mancata osservanza anche di un requisito esclude l'edilizia libera.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. e.5
Richiamata per la definizione di 'interventi di nuova costruzione'; la tettoia, per dimensioni e caratteristiche strutturali, rientra in tale nozione.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93 e 95
Norme in materia antisismica e di deposito di atti progettuali: la Corte ha ritenuto applicabili gli obblighi antisismici anche all'opera in esame data la consistenza e la stabilità della stessa, escludendo la tesi della 'minima entità' senza adeguati argomenti tecnici.
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto trova limite nell'ampia portata dell'abuso urbanistico/paesaggistico: la Corte ricorda che la valutazione della tenuità richiede un esame di più parametri (tipologia, dimensioni, destinazione, incidenza urbanistica, impossibilità di sanatoria, violazione di vincoli, ecc.) e ne ha escluso l'applicazione nel caso di specie.
D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105
Norma di modifica del DPR 380/2001 che ha introdotto la lett. b-ter dell'art. 6; la Corte la utilizza per precisare i limiti dell'edilizia libera introdotti dalla novella.
Norma che consente l'addebitamento delle spese del procedimento alla parte che propone ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Una tettoia può rientrare nell'edilizia libera solo se soddisfa tutti i requisiti della lett. b-ter art. 6 DPR 380/2001: finalità di sola protezione, struttura principalmente costituita da tende/pergole con elementi mobili, addossamento, assenza di spazio stabilmente chiuso, e basso impatto estetico; la mancanza di uno solo di questi elementi implica l'obbligo di titolo edilizio.
- Opere con struttura portante fissa (es. tubolari in ferro ancorati), ampiezza significativa o che alterano la sagoma dell'edificio sono normalmente considerate interventi di nuova costruzione e richiedono permesso di costruire.
- In zona sismica gli obblighi antisismici (deposito di atti progettuali, verifiche) possono applicarsi anche a interventi non solo puramente 'minori' se l'opera ha consistenza e stabilità; la mera affermazione di 'minima entità' è insufficiente senza riscontri tecnici specifici.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è subordinata a un'analisi complessiva di più fattori (tipologia, dimensioni, incidenza urbanistica, numero e rilevanza delle violazioni, possibilità di sanatoria); gravi e persistenti violazioni escludono la tenuità.
- Chi impugna in Cassazione deve formulare censure specifiche e motivate tecnicamente: censure generiche o basate su deduzioni non comprovate rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile acquisire documentazione tecnica (relazioni strutturali, rilievi fotografici, computi metrici, valutazioni sull'incidenza urbanistica) per dimostrare l'autonomia strutturale, la scarsissima incidenza volumetrica o la temporaneità dell'opera e per contestare l'applicabilità delle norme antisismiche o penali.
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